Sez. U, Sentenza n. 477 del 03/03/1964 (Rv. 300611 - 01)
SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Secondo la norma dell'art 825 cod civ, la servitu di uso pubblico deve servire al conseguimento di fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli cui servono i beni del Demanio pubblicò cioe, nel caso di servitu di passaggio, questa deve espletare le stesse funzioni che espletano le strade che appartengono al Demanio dello stato o agli enti autarchici minori. Di conseguenza, la predetta servitu presuppone dal lato attivo, una comunita di persone, che si presenti come una collettivita d'individui considerati 'uti cives' cioe quali titolari d'interessi di carattere generalè mentre, in ordine alla pubblica utilita, anche se essa e configurabile per il conseguimento di un vantaggio a titolo di mera comodita, la servitu deve pur sempre rendere possibile la realizzazione di un fine di pubblico interesse. Al contrario, siffatti elementi distintivi non ricorrono quando l'uso e esercitato per esigenze connesse alla privata utilizzazione dei singoli utenti. (V 226/62; 571/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)