Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 14/11/1984 Ud. (dep. 30/01/1985) Rv. 167630 - 01
ARMI - IN GENERE - TRASFERIMENTO IN ALTRA LOCALITÀ COMPRESA IN DIVERSA CIRCOSCRIZIONE DI P.S. - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - OMISSIONE - REATO CONFIGURABILE.*
ARMI - IN GENERE - TRASFERIMENTO IN ALTRA LOCALITÀ COMPRESA IN DIVERSA CIRCOSCRIZIONE DI P.S. - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - OMISSIONE - REATO CONFIGURABILE.*
L'omessa reiterazione della denuncia di un'arma nel caso di trasferimento della stessa in altra località del territorio dello stato diversa dal luogo della precedente denuncia integra la contravvenzione di cui all'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del T.U. Delle leggi di P.S. e non già il delitto di cui all'art. 38 dello stesso T.U. In relazione agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497. (sez. Un. 30 giugno 1984, udienza 24 marzo 1984 n. 9, ric. Romano, che ha così risolto il precedente contrasto giurisprudenziale). (Conf mass n 165131).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)