Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 19/05/1975 (Rv. 375665 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - CONTESTUALE REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA SOLLEVATA DAL CONVENUTO E DELLA DOMANDA DELLO ATTORE - REGOLAMENTO FACOLTATIVO DI COMPETENZA - PROPONIBILITA DA PARTE DEL CONVENUTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - CONTESTUALE REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA SOLLEVATA DAL CONVENUTO E DELLA DOMANDA DELLO ATTORE - REGOLAMENTO FACOLTATIVO DI COMPETENZA - PROPONIBILITA DA PARTE DEL CONVENUTO.*
Qualora il giudice respinga l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e rigetti nel merito la domanda, deve ritenersi sussistente l'interesse del convenuto a impugnare la sentenza con l'istanza di regolamento facoltativo di Competenza per ottenere un controllo immediato e definitivo della correttezza della decisione sulla Competenza, in quanto i termini per la proposizione del regolamento di Competenza decorrono dalla comunicazione della sentenza ed esiste, quindi, la possibilita che la controparte, soccombente nel merito, proponga l'impugnazione ordinaria quando ormai sarebbe preclusa la possibilita di proporre il regolamento di Competenza. (Conf 2943/73, mass n 366588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)