Sez. 3, Sentenza n. 756 del 25/01/1991 (Rv. 470659 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione. | Condizionale - Mancata alienazione di fondi rustici con imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente - Onere della prova - Adempimento.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione.
Poiché la mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce una delle condizioni cui è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, la prova della sussistenza di essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratta di un fatto negativo, comportando ciò non già l'inversione dell'onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari. Tale prova può essere detta anche mediante testimoni (che dimostrino la conservazione della proprietà di tali fondi per tutto il biennio) o mediante presunzioni (come la dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)