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Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 16/06/1969 (Rv. 341465 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE - MANCANZA - INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341465-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE - MANCANZA - INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Quando non e fissato un termine e l'obbligazione non possa o non debba essere immediatamente eseguita, sussiste inadempimento se sia trascorso, senza che la prestazione sia eseguita, un lasso di tempo che, in riferimento all'oggetto ed alla natura della prestazione medesima, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile, ritenga congruo. (V. 167-69, massima n.338088 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)