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Sez. 1, Sentenza n. 3921 del 07/02/1995 Ud. (dep. 11/04/1995) Rv. 201595 - 01

Reato - Circostanze - Aggravanti commi - Connessione teleologica | Estensibilità dell'aggravante al concorrente anomalo ex art. 116 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201595-01

Reato - Circostanze - Aggravanti commi - Connessione teleologica

Non sussiste compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., che ha natura soggettiva e concerne i motivi soggettivi dell'agire, e non già l'elemento materiale del fatto reato cui inerisce, il concorso ex art. 116 cod. pen. dal momento che, per la sussistenza di tale anomala figura concorsuale il concorrente, nel diverso reato connesso con autonoma determinazione da taluno dei correi, ha voluto soltanto l'altro reato concordato e risponde a titolo di concorso, pur se con pena attenuata del diverso reato realizzato in quanto la perpetrazione di quest'ultimo rappresenta un effettivo sviluppo di quello inizialmente programmato, evidenziandosi così l'elemento soggettivo come esente di volontarietà in ordine al diverso reato commesso ma intriso di colpa per avere imprudentemente consentito al correo l'esecuzione di un comportamento ulteriore dagli esiti prevedibili in concreto, in presenza delle circostanze date. Esula, pertanto, dalla cosciente volontarietà del concorrente anomalo ex art. 116 cod. pen. qualsivoglia rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere, tipici dell'aggravante del nesso teleologico, che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo sicché non è normativamente (art. 118 cod. pen.) e logicamente estensibile nei suoi confronti l'aggravante citata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 2, Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)