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Sez. 3 - , Sentenza n. 9232 del 22/03/2022 (Rv. 664261 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Nomina di nuovo procuratore esercente fuori circoscrizione con elezione di domicilio presso lo stesso - Notificazione presso l'indirizzo PEC indicato al Consiglio dell'ordine e risultante dal ReGIndE - Necessità - Espressa revoca della precedente domiciliazione - Omissione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664261-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

Nel caso di nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio presso il suo studio, situato in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC da costui indicato al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, e risultante dal ReGIndE, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, restando, pertanto, inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore, indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata.

Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 52 com. 1 lett. B, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)