Sez. 6, Sentenza n. 23262 del 03/05/2023 Cc. (dep. 26/05/2023) Rv. 284787 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Crimini contro l'umanità - Motivi ostativi alla consegna - Prescrizione del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di estradizione passiva, non può essere addotta quale motivo ostativo alla consegna l'avvenuta prescrizione ove siano in contestazione crimini contro l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano lo "jus cogens", ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti, che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo uruguaiano nei confronti di un cittadino di quel Paese, all'epoca militare, indagato per l'omicidio di un oppositore del regime deceduto a cagione delle torture subite, nella quale la Corte ha rilevato che il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è affermato anche dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, ratificato dall'Uruguay, ed ha evidenziato che l'art. 4 legge 14 luglio 2017, n. 110, esclude che possa essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri indagati o condannati all'estero per fatti integranti tortura).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Cod. Pen. art. 613 bis, Legge 14/07/2017 num. 110 art. 4, Legge 14/07/2017 num. 110 art. 13 com. 2, Costituzione art. 10, Legge 25/11/2019 num. 151 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)