Sez. 5 - , Ordinanza n. 16691 del 24/05/2022 (Rv. 664861 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta provinciale di trascrizione - Natura - “Ius variandi” sotto la soglia statale - Ammissibilità - Esclusione - Ripristino della tariffa base inderogabile per legge - Principio del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, in
della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall'adottare una corretta imposizione, e senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento, che impedisce l'irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria lasciando comunque ferma l'applicazione dell'imposta.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 56, Decr. Minist. Finanze 27/11/1998 num. 435, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)