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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 301 Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

1. L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, e' disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non e' possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.

2. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

3. Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.

4. Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria puo' essere proposto ricorsa per cassazione.

5. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 302 Processi verbali di atti istruttori

1. Nel processo verbale compilato dal cancelliere si raccolgono le domande del giudice istruttore, le risposte della persona esaminata o interrogata, le dichiarazioni spontanee di essa, e si fa menzione della facolta' che il giudice abbia conceduto di servirsi di note scritte.

2. Le domande sono dettate, se occorre, dal giudice. Le risposte sono dettate dal giudice; ma, col permesso di questo, possono essere dettate dalla persona esaminata o interrogata, facendosene menzione nel processo verbale.

Art. 303 Facolta' del pubblico ministero nell'istruzione formale

1. Il pubblico ministero puo' fare richieste, assistere agli atti d'istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento.

2. Il giudice istruttore, prima di procedere agli atti ai quali il pubblico ministero ha chiesto di assistere, lo avverte in tempo per mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni.

3. Quando e' richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica.

4. Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.

5. Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato per giustificati motivi, per non piu' di una volta.

6. Quando e' richiesto o delegato un altro giudice istruttore, il procuratore generale o il procuratore del Re puo' farsi rappresentare da un magistrato del pubblico ministero del luogo.

7. Il pubblico ministero, mentre assiste ad un atto dell'istruzione, puo' fare istanze, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel processo verbale, con l'indicazione, se occorre, del provvedimento dato.

Art. 304 Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore

1. Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore.

2. La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

3. Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reita' a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta puo' essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.

4. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

5. Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facolta' riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

6. Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresi', qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

7. La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

8. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari.83

Art. 304-bis Atti a cui possono assistere i difensori

1. I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

2. I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresi' diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

3. Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

4. E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.6263

Art. 304-ter Avviso ai difensori

1. Il giudice prima di procedere al alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullita', il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.

2. Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.

3. Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente.

4. Nei casi di assoluta urgenza il giudice puo' procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullita', indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E' salva in ogni caso la facolta' del difensore di interevenire o di altra persona di fiducia di assistere.62

Art. 304-quater Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato

1. Salvo quanto e' disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria il giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per i difensori che siano stati avvertiti del compimento dell'atto, o che vi abbiano assistito, di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.

2. Negli altri casi ai difensori e' immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

3. Il giudice puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

4. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facolta' di presentare istanze concernenti gli atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo 145.

5. Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti e dei processi verbali menzionati nella prima parte sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e puo' provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

6. Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.

Art. 305 Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice

1. Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza.

2. Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.

Art. 306 Facolta' della persona offesa dal reato

1. In ogni momento dell'istruzione la persona offesa dal reato, anche se non si e' costituita parte civile, puo' presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verita'.

2. L'esercizio di questa facolta' non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento.

Art. 307 Obbligo del segreto

1. I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.

Art. 308 Limitazioni in ordine alla prova

1. Le limitazioni che le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova non si osservano nel procedimento penale, eccettuate quelle che riguardano lo stato dello persone.

Capo II. Delle ispezioni e degli esperimenti giudiziali

Art. 309 Ispezioni giudiziali in genere

1. Il giudice istruttore accerta con l'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce od effetti materiali, o se questi sono scomparsi, o sono stati in qualsivoglia modo cancellati o dispersi, alterati o rimossi, il giudice descrive lo stato attuale e in quanto sia possibile verifica quello preesistente. Nel caso di scomparsa o di alterazione, ne accerta il modo, il tempo e le cause.

3. Per i predetti accertamenti il giudice puo' compiere rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, valendosi, se lo ritiene opportuno, anche degli ufficiali di polizia giudiziaria.

4. I rilievi di impronte o di altri segni utili per l'identificazione delle persone sono inviati d'urgenza, quando ne e' il caso, al competente ufficio di polizia, il quale, eseguite le opportune ricerche, ne comunica senza ritardo il risultato al giudice istruttore.

Art. 310 Norme relative all'ispezione corporale

1. Il giudice istruttore quando lo ritiene utile puo' procedere all'ispezione corporale dell'imputato, curando che nei limiti della possibilita' il pudore della persona sia rispettato. All'ispezione corporale di altra persona puo' procedere nei casi di grave e fondato sospetto o di assoluta necessita', sempre con la limitazione predetta.

2. L'ispezione corporale puo' essere eseguita dal giudice personalmente o per mezzo di un perito da lui nominato. In quest'ultimo caso il giudice puo' astenersi dall'assistere all'operazione.

3. All'ispezione puo' assistere una persona di fiducia di chi vi e' sottoposto, qualora questi ne faccia domanda, la persona sia prontamente reperibile e la scelta sia approvata dal giudice, il quale deve avvertire l'interessato della facolta' che gli compete.

Art. 311 Facolta' coercitive del giudice durante l'ispezione locale

1. Il giudice istruttore, nel procedere all'ispezione dei luoghi, puo' disporre che taluno non si allontani prima della chiusura del processo verbale. Il trasgressore e' per ordine del giudice ricondotto e trattenuto nel luogo dagli agenti della forza pubblica.

Art. 312 Esperimenti giudiziali

1. Per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo, il giudice ha facolta' di procedere ad esperimento, curando per quanto le circostanze lo consentono che sia esclusa ogni pubblicita'.

2. L'esperimento e' disposto con ordinanza e consiste per quanto e' possibile nella riproduzione del fatto nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto.

3. Sono vietati gli esperimenti che offendono il sentimento nazionale o religioso o di pieta' verso i defunti o la moralita' pubblica o che possono esporre a pericolo l'ordine pubblico.

Art. 313 Testimoni e periti nelle ispezioni e negli esperimenti giudiziali

1. I testimoni e i periti che negli atti di ispezione o di esperimento sono assunti per stabilire l'identita' di persone, di luoghi o di cose o per attestare le modalita' di un fatto, prestano giuramento, a pena di nullita'.

Capo III. Dei periti e dei consulenti tecnici

Art. 314 Facolta' del giudice di procedere a perizia

1. Qualora sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice dispone la perizia con ordinanza.

2. Non sono ammesse perizie per stabilire la abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.

3. La perizia e' disposta d'ufficio. Se non si provvede di ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse puo' proporne istanza al giudice istruttore.

4. In ogni caso il perito e' scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito e' obbligatoria.

5. Il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' nominare contemporaneamente o successivamente piu' periti.

6. L'ordinanza e' comunicata ai sensi dell'art. 304-ter. Nondimeno nei casi urgenti tale formalita' non sospende la esecuzione della perizia.

7. Il giudice puo' in ogni stato e grado del procedimento nominare uno o piu' periti anche per una nuova indagine sugli stessi quesiti proposti ai periti che abbiano precedentemente espresso il proprio parere.

Art. 315 Incapacita' e incompatibilita' dei periti

1. Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita':

  1. 1° il minore degli anni ventuno, chi si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi e' affetto da infermita' di mente;

  2. 2° chi non puo' essere assunto come testimonio o ha facolta' di astenersi dal deporre nel procedimento e chi e' chiamato a deporre come testimonio o a prestare ufficio d'interprete nel procedimento medesimo;

  3. 3° chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata.

Art. 315-bis Ricusazione del perito

1. Il perito puo', prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'art. 64.

2. Sulla ricusazione decide con ordinanza inoppugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito e' nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.

Art. 316 Atti preliminari alla perizia

1. Il perito e' citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione puo' essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

2. Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa' quindi prestare giuramento, con la formula seguente:
"Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senza altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza".104

3. Subito dopo il giudice chiede al perito le generalita' e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.

4. Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il parere del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non puo' superare la durata di due mesi e non puo' essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessita', la proroga per altri due mesi.

5. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'articolo 321.

6. Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale.

Art. 317 Poteri direttivi del giudice nella perizia

1. Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice senza che cio' importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

2. Date le disposizioni necessarie perche' le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perche' siano assicurate la sincerita' e la segretezza delle operazioni, il giudice puo' disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.

3. Quando lo riconosce necessario, il giudice puo' disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e puo' autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

4. Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice puo' provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso.