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Sez. 2, Sentenza n. 5452 del 03/06/1998 (Rv. 516045 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Consegnatario di copia dell'atto diverso dal destinatario - Principio della cognizione legale dell'atto da parte del destinatario - Limiti.
Stato
decisa il 1998-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516045-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Per le notificazioni eseguite in forma diversa da quella della consegna a mani proprie del notificando nella sua residenza, dimora o domicilio, ex art. 139 cod. proc. civ., opera il principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l'atto a sua conoscenza, con il limite naturale che il principio non può operare quando il rapporto di fiducia non vi sia per un contrasto giuridicamente qualificato di interessi, salva la responsabilità del consegnatario per l'omissione, talché qualora il destinatario della notificazione non deduca l'inesistenza del rapporto di fiducia con chi ha ricevuto la copia dell'atto notificato, detta notifica è pienamente valida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)