Sez. 3, Ordinanza n. 2741 del 24/06/1971 Cc. (dep. 11/01/1972) Rv. 119712 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - SEQUESTRO - LEGITTIMITA - POTERE DELLA PA DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - SOSPENSIONE SINO ALL'ACCERTAMENTO DEL REATO.*
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - SEQUESTRO - LEGITTIMITA - POTERE DELLA PA DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - SOSPENSIONE SINO ALL'ACCERTAMENTO DEL REATO.*
E legittimo il sequestro penale di costruzione edilizia abusiva. Stante la prevalenza dell'interesse punitivo, sino all'accertamento e punizione del reato e sospeso il potere della pubblica amministrazione di adottare provvedimenti di carattere amministrativo (modificazione della costruzione, demolizione, eccetera) nei confronti di chi costruisca abusivamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)