Sez. L, Sentenza n. 3915 del 04/04/1995 (Rv. 491616 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI | Assegno di cura o sostentamento - Diritto degli ex assistiti già fruitori dell'indennità postsanatoriale prima dell'entrata in vigore della legge n. 1088 del 1970 - Sussistenza - Imprescrittibilità - Diritto alle singole rate dell'assegno stesso - Prescrizione quinquennale - Operatività - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI
Ai sensi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088 (miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi), come modificato (dopo l'intervento dell'art. 6 della legge 6 agosto 1975 n. 419) dall'art. 1 della legge 4 marzo 1987 n. 88, l'assegno di cura o sostentamento spetta anche agli ex assistiti che abbiano fruito dell'indennità postsanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 1088 del 1970, identificandosi nella medesima, anziché nella legge modificatrice n. 87 del 1988, la "presente legge" cui fa riferimento il settimo comma del citato art. 4 (come modificato dalla legge n. 87 del 1988). Il diritto all'assegno suindicato è in sè imprescrittibile, come quello al trattamento pensionistico, soggiacendo invece a prescrizione quinquennale (con decorrenza, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dall'entrata in vigore della citata legge n. 88 del 1987) il diritto alle singole rate dell'assegno stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 4, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 6, Legge 04/03/1987 num. 88 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)