Sez. L, Sentenza n. 4077 del 16/04/1991 (Rv. 471704 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Eccezioni di incompetenza | Per territorio - Termine - Erronea instaurazione del giudizio con il rito ordinario - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Eccezioni di incompetenza
Ai sensi dell'art. 428, primo comma, cod. proc. civ., nelle controversie soggette al rito del lavoro l'eccezione del difetto di competenza territoriale, sebbene questa sia inderogabile, può essere proposta dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., ancorché il giudizio sia stato (erroneamente) instaurato con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro e solo successivamente riassunto davanti al giudice per questo competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)