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Sez. 1, Sentenza n. 561 del 25/02/1972 (Rv. 356578 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTE DI ENTE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA SOTTOPOSTO A VIGILANZA DEL COMUNE - ENTI OSPEDALIERI - VIGILANZA DEL COMUNE - PERSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 132 DEL 1968 - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356578-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTE DI ENTE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA SOTTOPOSTO A VIGILANZA DEL COMUNE - ENTI OSPEDALIERI - VIGILANZA DEL COMUNE - PERSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 132 DEL 1968 - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

La legge 12 febbraio 1968 n 132, riconoscendo di diritto come enti ospedalieri le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ha lasciato intatto il fine di assistenza e beneficenza proprio di queste ultime istituzioni, pur attribuendo ad esse nuove funzioni e non ha apportato alcuna modificazione al potere di vigilanza dei comuni, che rimane incompatibile con il controllo affidato alle regioni. (nella specie e stato dichiarato ineleggibile a consigliere comunale il direttore amministrativo degli ospedali riuniti Piemonte e Margherita di Messina, sotto il profilo che tale ospedale, benche divenuto ente ospedaliero in forza della legge 12 febbraio 1968, n 132, ha conservato il fine di assistenza e beneficenza ed e rimasto ancora sottoposto al potere di vigilanza del comune). (V 497'70, mass n 345514).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 55 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)