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Sez. 3, Sentenza n. 1622 del 28/05/1968 (Rv. 333398 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - IN GENERE - QUIETANZA - ELEMENTI RICHIESTI A PENA D'INAMMISSIBILITA - GENERICA INDICAZIONE DI UN RICORSO PER CASSAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333398-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - IN GENERE - QUIETANZA - ELEMENTI RICHIESTI A PENA D'INAMMISSIBILITA - GENERICA INDICAZIONE DI UN RICORSO PER CASSAZIONE - INSUFFICIENZA.*

- la quietanza relativa al deposito per il caso di soccombenza deve contenere, a pena d'inammissibilita del ricorso per Cassazione, gli elementi idonei ad individuare la lite e la sentenza impugnata, sicche la suprema Corte possa avere la certezza che il deposito e stato effettuato per il ricorso al quale la quietanza stessa e allegata-. (nella specie la quietanza depositata unitamente al ricorso altro non conteneva - oltre al nome del depositante e all'ammontare della somma pagata- che un generico richiamo ad un -ricorso alla Corte di Cassazione). (V. N.3555-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)