Sez. L, Sentenza n. 13380 del 11/09/2003 (Rv. 566787 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITÀ - PERSONALITÀ GIURIDICA | Parrocchie - Natura - Enti ecclesiastici - Riconoscimento con decreto del ministro dell'interno - Effetti civilistici - Sussistenza - Differenze con la Chiesa.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITÀ - PERSONALITÀ GIURIDICA
Le parrocchie sono enti ecclesiastici riconosciuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con decreto del ministro dell'interno, con effetto anche ai fini civilistici, a differenza delle Chiese, che hanno invece rilievo esclusivamente per il diritto canonico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 16, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)