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Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili

Testo vigente

Art. 72

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Art. 73

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Capo V. Passaggio sulle strade ordinarie

Art. 74 Imposizione della servitu'. (Art. 2, legge 30 giugno 1906, n. 272)

1. Gli enti proprietari della strada ordinaria, sulla quale lo Stato conceda di stabilire una ferrovia, non possono opporsi alla imposizione di quella servitu' passiva: ma essi hanno diritto al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione dei rispettivi tratti di strada ordinaria.

2. Tutte le spese per assicurare il transito durante i lavori, e quelle di adattamento e di sistemazione definitiva della strada ordinaria, comprese quelle di allargamento o di parziale deviazione che possono occorrere per la occupazione della sede stradale colla ferrovia, sono a carico del concessionario.

3. Gli allargamenti e le parziali deviazioni delle strade ordinarie, che possano occorrere per l'adattamento della sede di una ferrovia, in quanto servono all'ordinario carreggio, passano senz'altro in proprieta' all'ente proprietario della strada ordinaria.

4. In caso di mancato accordo col concessionario riguardo alle maggiori eventuali spese di manutenzione di cui nel primo comma di quest'articolo, l'importo di quelle spese e' determinato da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della Corte d'appello territoriale.

5. Intorno alle contestazioni fra il concessionario e l'ente proprietario della strada in ordine ai lavori da eseguirsi per garantire il transito ordinario, decide il prefetto, sentito l'ingegnere capo del genio civile della Provincia, ed, in mancanza di pronta attuazione dei provvedimenti da parte del concessionario, si provvede d'ufficio a termini dell'art. 106. In tal caso l'importo delle relative note e' riscosso con le norme ed i privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 76 Manutenzione delle strade. (Art. 42, legge 27 dicembre 1896, n. 561)

1. I concessionari di ferrovie stabilite sopra strade ordinarie non possono pretendere alcun compenso, quando siano obbligati a sospendere temporaneamente l'esercizio per provvedere alla manutenzione, riparazione e sistemazione delle strade stesse, e debbono, al bisogno, rimuovere il binario.

2. Essi sono, inoltre, obbligati alla manutenzione, a proprie spese, della zona occupata dal binario, compresi i manufatti e le opere d'arte, anche se di terzi proprietari, ed a contribuire proporzionalmente alla spesa per lo sgombro della neve da entrambe le sedi stradali, salvo le convenzioni speciali.

Art. 77 Obbligo in caso di riscatto, decadenza e scadenza. (Art. 29, legge 27 dicembre 1896, n. 561). - (Art. 11, quinto comma legge 12 luglio 1908, n. 444)

1. Nel caso di riscatto da parte dello Stato di una ferrovia avente qualche tratto sopra strada ordinaria, il medesimo subentra al concessionario negli obblighi verso gli enti proprietari della strada.

2. Le stesse disposizioni valgono nei casi di decadenza o di scadenza delle concessioni di ferrovie, stabilite in tutto od in parte del percorso su strade ordinarie.

Capo VI. Sequestri e responsabilità

Art. 78 Sequestri. (Art. 297, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Non sono ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una societa' anonima concessionaria della costruzione o dell'esercizio di una ferrovia pubblica, sul capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi, percio', od i creditori degli azionisti non possono, sotto alcun pretesto, provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della societa', ne' prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione.

2. Debbono anzi, per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agl'inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.

Art. 79 Danni e sospensione. (Art. 281, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi, cosi' ordinari, come straordinari, senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza delle loro concessione, e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamente pattuiti negli atti di concessione.

2. Se, per misura d'ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo ordini la temporanea sospensione dell'esercizio, o faccia in modo qualunque interrompere una ferrovia, viene da esso sopportata la spesa dei lavori della interruzione e quella del completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione, senza che i concessionari possano pretendere a maggiore risarcimento di sofferti danni.

Art. 80 Responsabilita'. (Art. 290, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o societa' riconosciute dalle leggi, sono civilmente responsabili, tanto verso lo Stato, quanto verso i corpi morali e di privati, dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee concesse, cagionino nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Pari responsabilita' verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionari per ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcune delle condizioni della concessione rispettiva, e della inosservanza dei propri regolamenti e statuti.

3. I risarcimenti, ai quali i concessionari sono tenuti in dipendenza di queste disposizioni, sono dovute pel fatto solo della inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati i casi di forza maggiore legalmente accertati.

Titolo IV. Costruzione

Capo I. Norme di costruzione

Art. 81

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Art. 82

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Art. 83 Passaggi a livello. (Art. 214, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Il numero dei passaggi a livello dev'essere ridotto al minimo possibile, col portare, ove sia compatibile con l'interesse pubblico, piu' strade ordinarie ad attraversare la ferrata nel medesimo punto e con lo stabilimento degli opportuni cavalcavia e sottovia, ovunque le condizioni della localita' lo rendano agevole.

Art. 84 Accessi. (Art. 215, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Le salite e le chine degli accessi, tanto ai passaggi a livello quanto ai cavalcavia e sottovia, devono essere regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilita' e sicurezza del transito, in relazione all'importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui debbono servire.

Art. 85 Attraversamento di corsi d'acqua. (Art. 216, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. All'attraversamento dei corsi di acqua ed alla difesa dai danni che essi possono arrecare alle vie ferrate deve provvedersi con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilita', richieste dalla importanza di dette vie e dall'azione dei veicoli che le percorrono.

2. I ponti, bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni, devono essere combinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l'esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche.

Art. 87

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Art. 88

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Art. 89

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Art. 90

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Art. 91

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Art. 92

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