Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 293 Revoca della condanna al pagamento della garanzia
1. La condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria e' notificata all'imputato e ai fideiussori. La detta condanna e' revocata se entro il termine di decadenza di dieci giorni dalla notificazione l'imputato dimostra di essersi trovato nell'impossibilita' di adempiere ai suoi obblighi esclusivamente per causa di forza maggiore. Questa prova puo' essere fornita nello stesso termine anche dal fideiussore.
2. Se nel termine predetto la prova non e' fornita o non e' ritenuta attendibile dal giudice, questi dichiara esecutiva l'ordinanza.
Art. 294 Restituzione della cauzione e liberazione dei fideiussori
1. La cauzione e' restituita e i fideiussori sono liberati soltanto dopo che l'imputato ha ottemperato a tutti gli obblighi indicati nell'articolo 283, senza distinzione se e' stato condannato o prosciolto.
2. Nondimeno, nel caso di condanna, dall'ammontare della cauzione sono detratte le somme dovute dal condannato a' termini degli articoli 274 e 627 di questo codice e dell'articolo 189 del codice penale.
Titolo secondo. Dell'istruzione formale
Capo I. Disposizioni generali
Art. 295 Casi d'istruzione formale
1. Per i delitti di competenza della corte d'assise o del tribunale si procede con istruzione formale, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 296 Attivita' e delegazioni del giudice istruttore
1. L'istruzione formale e' compiuta dal giudice istruttore, a richiesta del pubblico ministero.
2. Per gli atti da eseguire fuori del Comune in cui risiede il giudice istruttore puo' delegare il pretore del luogo, il quale ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che dallo svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari o utili per l'accertamento della verita', escluse le perizie non assolutamente urgenti.
3. Per gli atti da eseguire nella circoscrizione di un altro tribunale e' richiesto il giudice istruttore o il pretore del luogo, al quale spetta pure la facolta' stabilita nel capoverso precedente. Il giudice istruttore che compie l'istruzione formale puo' per ragione d'urgenza o per un altro grave motivo procedere a tali atti personalmente, nel quale caso deve darne avviso senza ritardo al giudice istruttore del luogo.
Art. 297 Attribuzioni del consigliere delegato della sezione istruttoria
1. La sezione istruttoria presso la corte d'appello quando e' investita dell'istruzione conferisce le funzioni del giudice istruttore a uno dei suoi componenti, il quale per gli atti da compiersi fuori del Comune di sua residenza anche in un altro distretto di corte di appello puo' delegare il giudice istruttore o il pretore del luogo, al quale pure spetta la facolta' menzionata nel primo capoverso dell'articolo precedente.
2. Il consigliere delegato della sezione istruttoria ha tutte le attribuzioni del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 298 Vigilanza del procuratore generale sull'istruzione
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello vigila perche' le istruzioni si compiano speditamente e siano osservate dai giudici istruttori e dalla sezione istruttoria le forme e i termini stabiliti dalla legge.
2. In ogni caso in cui un'istruzione aperta da oltre un anno non sia stata ancora chiusa, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo.
Art. 299 Doveri del giudice istruttore
1. Il giudice istruttore ha obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento della verita'. Egli deve altresi' accertare i danni prodotti dal reato, se cio' e' necessario per il giudizio sul reato stesso o su una circostanza, ovvero se vi e' costituzione di parte civile.
2. Se durante l'istruzione il giudice istruttore viene a conoscenza di un altro reato per il quale si deve procedere d'ufficio, trasmette gli atti e le informazioni che vi si riferiscono al procuratore del Re, senza sospendere l'istruzione in corso.
Art. 300 Facolta' del giudice istruttore di sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio col reo
1. Prima di emettere un mandato, il giudice istruttore puo' sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi e' indicato come reo.
Art. 301 Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
1. L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, e' disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non e' possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.
2. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
3. Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.
4. Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria puo' essere proposto ricorsa per cassazione.
5. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 302 Processi verbali di atti istruttori
1. Nel processo verbale compilato dal cancelliere si raccolgono le domande del giudice istruttore, le risposte della persona esaminata o interrogata, le dichiarazioni spontanee di essa, e si fa menzione della facolta' che il giudice abbia conceduto di servirsi di note scritte.
2. Le domande sono dettate, se occorre, dal giudice. Le risposte sono dettate dal giudice; ma, col permesso di questo, possono essere dettate dalla persona esaminata o interrogata, facendosene menzione nel processo verbale.
Art. 303 Facolta' del pubblico ministero nell'istruzione formale
1. Il pubblico ministero puo' fare richieste, assistere agli atti d'istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento.
2. Il giudice istruttore, prima di procedere agli atti ai quali il pubblico ministero ha chiesto di assistere, lo avverte in tempo per mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni.
3. Quando e' richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica.
4. Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.
5. Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato per giustificati motivi, per non piu' di una volta.
6. Quando e' richiesto o delegato un altro giudice istruttore, il procuratore generale o il procuratore del Re puo' farsi rappresentare da un magistrato del pubblico ministero del luogo.
7. Il pubblico ministero, mentre assiste ad un atto dell'istruzione, puo' fare istanze, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel processo verbale, con l'indicazione, se occorre, del provvedimento dato.
Art. 304 Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore
1. Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore.
2. La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.
3. Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reita' a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta puo' essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.
4. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.
5. Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facolta' riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.
6. Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresi', qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.
7. La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.
8. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari.83
Art. 304-bis Atti a cui possono assistere i difensori
1. I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
2. I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresi' diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.
3. Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
Art. 304-ter Avviso ai difensori
1. Il giudice prima di procedere al alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullita', il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.
2. Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.
3. Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente.
4. Nei casi di assoluta urgenza il giudice puo' procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullita', indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E' salva in ogni caso la facolta' del difensore di interevenire o di altra persona di fiducia di assistere.62
Art. 304-quater Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato
1. Salvo quanto e' disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria il giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per i difensori che siano stati avvertiti del compimento dell'atto, o che vi abbiano assistito, di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.
2. Negli altri casi ai difensori e' immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.
3. Il giudice puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.
4. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facolta' di presentare istanze concernenti gli atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo 145.
5. Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti e dei processi verbali menzionati nella prima parte sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e puo' provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.
6. Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.
Art. 305 Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice
1. Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza.
2. Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.
Art. 306 Facolta' della persona offesa dal reato
1. In ogni momento dell'istruzione la persona offesa dal reato, anche se non si e' costituita parte civile, puo' presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verita'.
2. L'esercizio di questa facolta' non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento.
Art. 307 Obbligo del segreto
1. I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.
Art. 308 Limitazioni in ordine alla prova
1. Le limitazioni che le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova non si osservano nel procedimento penale, eccettuate quelle che riguardano lo stato dello persone.
Capo II. Delle ispezioni e degli esperimenti giudiziali
Art. 309 Ispezioni giudiziali in genere
1. Il giudice istruttore accerta con l'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce od effetti materiali, o se questi sono scomparsi, o sono stati in qualsivoglia modo cancellati o dispersi, alterati o rimossi, il giudice descrive lo stato attuale e in quanto sia possibile verifica quello preesistente. Nel caso di scomparsa o di alterazione, ne accerta il modo, il tempo e le cause.
3. Per i predetti accertamenti il giudice puo' compiere rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, valendosi, se lo ritiene opportuno, anche degli ufficiali di polizia giudiziaria.
4. I rilievi di impronte o di altri segni utili per l'identificazione delle persone sono inviati d'urgenza, quando ne e' il caso, al competente ufficio di polizia, il quale, eseguite le opportune ricerche, ne comunica senza ritardo il risultato al giudice istruttore.
Art. 310 Norme relative all'ispezione corporale
1. Il giudice istruttore quando lo ritiene utile puo' procedere all'ispezione corporale dell'imputato, curando che nei limiti della possibilita' il pudore della persona sia rispettato. All'ispezione corporale di altra persona puo' procedere nei casi di grave e fondato sospetto o di assoluta necessita', sempre con la limitazione predetta.
2. L'ispezione corporale puo' essere eseguita dal giudice personalmente o per mezzo di un perito da lui nominato. In quest'ultimo caso il giudice puo' astenersi dall'assistere all'operazione.
3. All'ispezione puo' assistere una persona di fiducia di chi vi e' sottoposto, qualora questi ne faccia domanda, la persona sia prontamente reperibile e la scelta sia approvata dal giudice, il quale deve avvertire l'interessato della facolta' che gli compete.