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Regolamento (CE) n. 1290/2005del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune

Testo in vigore al

Art. 4 Spese del FEASR

Il FEASR finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità il contributo finanziario della Comunità ai programmi di sviluppo rurale eseguiti ai sensi della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Art. 5 Altri finanziamenti compresa l'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare, per quanto di loro competenza, in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o iniziativa propria, le azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo e tecnico, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale. Queste azioni comprendono in particolare:

  1. a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

  2. b) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, sorveglianza e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;

  3. c) l'informazione sulla politica agricola comune, su iniziativa della Commissione;

  4. d) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

  5. e) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari13, che operano nell'ambito della politica agricola comune;

  6. f) le azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione della cooperazione e degli scambi di esperienze a livello della Comunità, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate.

Art. 6 Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1.

Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:

  1. a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;

  2. b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

  3. c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

  4. d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;

  5. e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

2.

Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate.

3.

Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato di:

  1. a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

  2. b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.

Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di coordinamento») è oggetto di un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a).

4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

Art. 7 Organismi di certificazione

L'organismo di certificazione è un'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.

Art. 8 Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti

1.

Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

  1. a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

    1. i) l'atto di riconoscimento;

    2. ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

    3. iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

  2. b) per gli organismi di certificazione:

    1. i) la denominazione;

    2. ii) l'indirizzo;

  3. c) per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

    1. i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

    2. ii) la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

    3. iii) i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 7.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2.

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Art. 9 Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari

1. Gli Stati membri:

  1. a) adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:

    1. i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;

    2. ii) prevenire e perseguire le irregolarità;

    3. iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;

  2. b) istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, che comprende una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità basata sulla firma del responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.

2. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della legittimità e della regolarità delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:

  1. a) si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;

  2. b) procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;

  3. c) si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, delle misure adottate per la gestione e il controllo, in conformità della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

Art. 10 Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.

Art. 11 Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o agli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

Titolo II. Feaga

Capo 1. Finanziamento comunitario

Art. 12 Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all’accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2, e:

  1. a) ridotti dell’importo aggiunto per il sostegno allo sviluppo rurale mediante la decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza16, che non è contemplato nel margine all’interno della rubrica 2 del quadro finanziario dell’accordo interistituzionale che non rientra nel sottomassimale per le spese FEAGA;

  2. b) ridotti di ogni eventuale diminuzione del massimale della rubrica 2 in relazione al finanziamento di progetti nel settore dell’energia, che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del piano europeo di ripresa economica17.

2. La Commissione fissa gli importi che ai sensi dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 4, degli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori18, dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/200319, e dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo20, sono messi a disposizione del FEASR.

3. La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Art. 13 Spese amministrative e di personale

Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

In determinati casi debitamente giustificati il primo comma non si applica alle misure e ai programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario17.

Art. 14 Pagamenti mensili

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili (di seguito «pagamenti mensili»), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Art. 15 Modalità di versamento dei pagamenti mensili

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 17.

3. I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

4. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

5. La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni. Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Art. 16 Rispetto dei termini di pagamento

Qualora la normativa comunitaria preveda termini di pagamento, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.

Art. 17 Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili

1.

Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non le consentono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

In mancanza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro, precisando che si è proceduto a tali riduzioni o sospensioni.

2. Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, le permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di una palese inosservanza delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare osservazioni.

3. Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

Art. 17 bis Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili in determinati casi

1. Fatto salvo l’articolo 17, la Commissione può adottare la decisione, a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di ridurre o sospendere i pagamenti mensili di cui all’articolo 14 per un periodo da stabilirsi nella decisione; tale periodo non supera i dodici mesi ma può essere prolungato per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi se continuano a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I pagamenti mensili possono essere ridotti o sospesi se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. a) uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale in questione mancano o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate;

  2. b) le lacune di cui alla lettera a) sono di tipo persistente e sono all’origine di almeno due decisioni, a norma dell’articolo 31, per l’esclusione dal finanziamento comunitario delle spese sostenute dallo Stato membro in questione; e

  3. c) la Commissione conclude che lo Stato membro in questione non ha applicato le raccomandazioni da essa formulate per porre rimedio alla situazione e che non è in grado di farlo a brevissima scadenza.

3.

Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e lo invita a reagire entro un termine che fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a 30 giorni.

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell’ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa è applicata alle pertinenti spese effettuate dall’organismo pagatore presso cui esistono le lacune di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. La riduzione o sospensione non prosegue se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 2; essa non pregiudica la verifica di conformità a norma dell’articolo 31.

Capo 2. Disciplina di bilancio

Art. 18 Rispetto del massimale

1.

In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Ogni atto giuridico che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

2. Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese sono rimborsate allo stesso nel limite di tale massimale fissato in euro, previo adattamento, se del caso, per tener conto delle conseguenze dell'eventuale applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, corretti in base agli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

4. Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio.

5. Entro il 1o dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Art. 19 Procedura della disciplina di bilancio

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N-2 e N-3.

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.

Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo.

Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione entro il termine indicato.

4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione:

  1. a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

  2. b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo all'esercizio precedente;

  3. c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;

  4. d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Art. 20 Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e controllo mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Art. 21 Tasso di cambio di riferimento

1. Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.

2. Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:

  1. a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1o agosto dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

  2. b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.

Titolo III. Feasr

Capo 1. Metodo di finanziamento

Art. 22 Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.

Art. 23 Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento.

Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1o maggio di ogni anno.