Sez. 3, Sentenza n. 1597 del 24/05/1966 Ud. (dep. 20/07/1966) Rv. 102189 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - E CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA E NON DI PUNIBILITA - EFFETTI.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - E CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA E NON DI PUNIBILITA - EFFETTI.*
La connessione di reati prevista dall'art 542, comma terzo, n 2 cod pen costituisce non una condizione di punibilita, bensi una condizione di procedibilita, per la quale vige il principio che e sufficiente la sussistenza al momento iniziale del processo: di modo che, una volta stabilito l'effetto obbiettivo previsto dalla citata disposizione, esso permane per tutta la durata del rapporto processuale. Di conseguenza - ad eccezione del caso in cui venga giudizialmente accertata la insussistenza del fatto in cui si sarebbe concretato il delitto perseguibile di ufficio - il proscioglimento pronunziato in relazione a quest'ultimo con qualsiasi altra formula non fa venir meno la perseguibilita di ufficio del connesso reato contro la liberta o l'onore sessuale, poiche un tale proscioglimento non esclude la sopravvivenza del reato stesso come fatto storico e come fatto giuridico per ogni possibile effetto, diverso dalla punizione di esso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 com. 3 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)