Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 29/07/2016 (Rv. 641155 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione estintiva di società dal registro delle imprese - Presunzione di rinunzia a sua pretesa creditoria ancora "sub iudice" - Successione dei soci nella pretesa - Esclusione - Ragioni - Conseguenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa "sub iudice", sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)