Sez. L, Sentenza n. 6129 del 17/11/1980 (Rv. 409877 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - CLAUSOLE CONTENENTI L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI - VALIDITA - NELLO AMBITO DELL'AUTONOMIA SPETTANTE ALLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - CLAUSOLE CONTENENTI L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI - VALIDITA - NELLO AMBITO DELL'AUTONOMIA SPETTANTE ALLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI.*
Poiche il criterio fondamentale per la delimitazione dell'ambito di efficacia dei contratti collettivi post-corporativi e quello della iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti, conseguentemente, quando i contratti collettivi post-corporativi contengono clausole, con cui vengono escluse determinate categorie di lavoratori (nella specie CCNL per i dipendenti da aziende elettriche, art 1), tali clausole sono perfettamente valide nell'ambito dell'autonomia spettante alle organizzazioni sindacali stipulanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)