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Sez. L, Sentenza n. 6129 del 17/11/1980 (Rv. 409877 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - CLAUSOLE CONTENENTI L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI - VALIDITA - NELLO AMBITO DELL'AUTONOMIA SPETTANTE ALLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI.*
Stato
decisa il 1980-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409877-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - CLAUSOLE CONTENENTI L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI - VALIDITA - NELLO AMBITO DELL'AUTONOMIA SPETTANTE ALLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI.*

Poiche il criterio fondamentale per la delimitazione dell'ambito di efficacia dei contratti collettivi post-corporativi e quello della iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti, conseguentemente, quando i contratti collettivi post-corporativi contengono clausole, con cui vengono escluse determinate categorie di lavoratori (nella specie CCNL per i dipendenti da aziende elettriche, art 1), tali clausole sono perfettamente valide nell'ambito dell'autonomia spettante alle organizzazioni sindacali stipulanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)