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Sez. 5, Sentenza n. 20882 del 25/03/2011 Ud. (dep. 25/05/2011) Rv. 250457 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Espressioni diffamatorie contenute in atti giudiziari a firma del difensore - Corresponsabilità della parte - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250457-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione, qualora l'atto giudiziario redatto dal difensore contenga affermazioni o espressioni diffamatorie, la relativa responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen. (ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen.), può estendersi, in virtù della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, alla parte che abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nel testo incriminato. (Nella specie l'imputato aveva ammesso di avere letto le espressioni oggetto di imputazione prima che il ricorso venisse depositato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)