diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1765 del 15/03/1984 (Rv. 433832 - 01)

STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - COSTRUZIONE - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 729/1961 - APPLICABILITÀ AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1984-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433832-01

STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - COSTRUZIONE - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 729/1961 - APPLICABILITÀ AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - REQUISITI.*

L'approvazione da parte della stazione appaltante del contratto di subappalto di opere stradali od autostradali, secondo la previsione dell'art. 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, la quale costituisce requisito necessario a che il contratto stesso possa ritenersi occorrente per l'attuazione di dette opere, e possa quindi beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729, si ricollega all'esigenza di uno specifico controllo sull'idoneità dell'impresa prescelta, in relazione alla natura ed entità dei lavori subappaltati. Tale approvazione, pertanto, non può essere conferita preventivamente in termini generici, ma deve riguardare espressamente il singolo contratto, intervenendo dopo la sua stipulazione e prima della sua esecuzione. (V 3128/81, mass n 413693; (V 240/80, mass n 403624).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)