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Sez. U, Sentenza n. 976 del 30/03/1968 (Rv. 332363 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - MANCANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332363-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - MANCANZA - EFFETTI.*

Ai sensi dell'art 48, comma secondo, del tu sulla finanza locale (comma aggiunto con RDL 25 febbraio 1939, n 338), l'opposizione del contribuente all'ingiunzione di pagamento puo essere proposta in Sede giudiziaria anche senza il preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, la cui Mancanza importa soltanto il favore delle spese per l' amministrazione, anche se soccombente, a meno che si contesti in radice il potere d'imposizione tributaria. La citata norma costituisce, deroga al disposto dell'art.90 dello stesso testo unico, in base al quale il temporaneo difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, prima dell'esaurimento dei ricorsi amministrativi, si riferisce soltanto all'Azione, che venga proposta in via ordinaria di cognizione contro l'operato degli agenti delle imposte di ciascuno e degli appaltatori, e non gia all'opposizione per resistere all'ingiunzione tributaria.*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90, Regio Decr. Legge 25/02/1939 num. 338 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)