diritto.io

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane

Testo in vigore al

Capo I. Norme per la definizione e la disciplina della impresa artigiana

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

  1. a) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;

  2. b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

  3. c) che il titolare abbia la piena responsabilita' dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

2. La qualifica artigiana di un'impresa e' comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9.

3. Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualita' artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

4. Essa puo' svolgere la sua attivita', purche' non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

Art. 2

1. Per lo svolgimento della sua attivita' l'impresa artigiana puo' valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purche' questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

2. Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, puo' essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art. 9:

  1. a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non piu' di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

  2. b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente piu' di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga, con processo non del tutto meccanizzato;

  3. c) l'impresa che svolga attivita' nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

  4. d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non piu' di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

3. Il numero massimo degli apprendisti non potra' essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).

Art. 3

1. E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di societa', escluse le societa' per azioni, a responsabilita' limitata e in accomandita semplice e per azioni, purche' la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

2. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'art. 9, esclusivamente costitititi per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Art. 5

1. Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'art. 2, sono approvati entro sessanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori.

2. Gli elenchi possono esigere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria di commercio, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

Art. 6

1. In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'art. 9 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Art. 8

1. Nessun produttore puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non e' iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'art. 9.

Art. 9

1. Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura e' istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attivita' nel territorio della Provincia.

2. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e' disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

3. La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

4. La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

5. Della decisione viene data diretta, comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo e' comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.1

6. L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

7. Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

8. L'iscrizione nell'albo e' condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.1

Art. 10

1. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attivita'.

2. Non puo' essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidita'.1

Art. 11

1. Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, e' ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 14, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

2. Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

3. La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva,
entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

4. Contro la decisione di cui al comma precedente puo' proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

5. Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.1

Capo II. Delle Commissioni provinciali per l'artigianato

Art. 12

1. Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione provinciale per lo artigianato.

2. Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10, deve:

  1. a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attivita' artigiane della Provincia, nonche' ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilita' locali;

  2. b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia;

  3. c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

3. La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

4. I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Art. 13

1. La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con provvedimento del prefetto.

2. La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.2

3. Essa e' composta:

  1. a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

  2. b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

  3. c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della Provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

  4. d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

  5. e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie).

4. I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto.

5. Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

  1. a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

  2. b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

  3. c) il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

  4. d) il presidente dell'Ente provinciale del turismo;

  5. e) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;

  6. f) un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale piu' rappresentativa della Provincia.

6. I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

7. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei suoi componenti aventi diritto a voto.

8. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Capo III. Delle Commissioni regionali per l'artigianato

Art. 14

1. Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione e' istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

2. Essa:

  1. a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;

  2. b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attivita' artigiane caratteristiche della Regione stessa;

  3. c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

3. La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

4. I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Art. 15

1. La Commissione regionale per l'artigianato e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

2. Essa e' composta:

  1. a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

  2. b) dal un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;

  3. c) da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione degli altri membri della Commissione.

3. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

4. I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.2

5. Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale puo' designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Art. 16

1. Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio.

Capo IV. Del Comitato centrale dell'artigianato

Art. 17

1. Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituito il Comitato centrale dell'artigianato.

2. Esso ha il compito di:

  1. a) promuovere periodiche indagini sulle attivita', le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonche' il censimento delle imprese artigiane;

  2. b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attivita' concernenti l'artigianato italiano;

  3. c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

  4. d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

  5. e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonche' di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

  6. f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

  7. g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo;

  8. h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

3. I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Comitato centrale dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Comitato stesso.

5. Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.