REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 51
1. Le merci in custodia temporanea possono essere collocate soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale alle condizioni da esse stabilite.
2. L'autorità doganale può esigere dalla persona che detiene le merci la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di qualsiasi obbligazione doganale che potrebbe sorgere ai sensi degli articoli 203 o 204.
Art. 52
Fatto salvo l'articolo 42, le merci in custodia temporanea non possono formare oggetto di manipolazioni diverse da quelle destinate a garantirne la conservazione nello stato in cui originariamente si trovavano, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.
Art. 53
1. L'autorità doganale adotta senza indugio ogni misure necessaria, ivi compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente all'articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale.
2. L'autorità doganale può, a spese e a rischio della persona che detiene le merci, far trasferire le medesime in un luogo speciale posto sotto la sua vigilanza, fino a che non si sia provveduto a regolarizzarne la situazione.
Capo 6. Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito
Art. 54
Ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), l'articolo 38 nonché gli articoli da 39 a 53 non si applicano al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci già vincolate ad un regime di transito.
Art. 55
Non appena le merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito sono arrivate a destinazione nel territorio doganale della Comunità e hanno formato oggetto di presentazione in dogana, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di transito, si applicano gli articoli da 42a 53.
Capo 7. Altre disposizioni
Art. 56
Qualora le circostanze lo richiedano, l'autorità doganale può far procedere alla distruzione delle merci presentate in dogana. Essa informa al riguardo il detentore delle merci. Le spese risultanti dalla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.
Art. 57
Qualora constati che determinate merci sono state introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità oppure che sono state sottratte alla vigilanza doganale, l'autorità doganale prende le misure necessarie, ivi compresa la vendita delle merci, per regolarizzarne la situazione.
Titolo IV. Destinazioni doganali
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 58
1. Salvo disposizioni contrarie, le merci possono ricevere, in qualsiasi momento e alle condizioni stabilite, una destinazione doganale, indipendentemente dalla loro qualità, quantità, origine, provenienza o destinazione.
2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di divieti o restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Capo 2. Regimi doganali
Sezione 1. Vincolo delle merci ad un regime doganale
Art. 59
1. Le merci destinate ad essere vicolate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto.
2. Le merci comunitarie dichiarate per il regime dell'esportazione, del perfezionamento passivo, del transito o del deposito doganale sono poste sotto vigilanza doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana fino a quando escano del territorio doganale della Comunità o siano distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.
Art. 60
Se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio, tenendo eventualmente conto della qualità delle merci o del regime doganale al quale devono essere vincolate.
Art. 61
La dichiarazione in dogana deve essere fatta:
a) per iscritto,
b) avvalendosi di un sistema informatico, quando questa possibilità sia prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato o sia autorizzata dall'autorità doganale, oppure
c) mediante una dichiarazione verbale o altro atto con cui il detentore delle merci manifesta l'intenzione di vincolarle ad un regime doganale, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato.
§. A. Dichiarazioni scritte
§. I. Procedura normale
Art. 62
1. Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all'uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.
2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.
Art. 63
Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 62 sono immediatamente accettate dall'autorità doganale, se le merci cui si riferiscono sono presentate in dogana.
Art. 64
1. Fatto salvo l'articolo 5, la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata.
2. Tuttavia:
a) quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto;
b) il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità. Tuttavia, la condizione dello stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone:
che fanno una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea;
che dichiarano merci a titolo occasionale, purché l'autorità doganale ne ravvisi l'opportunità.
3. Le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), non ostano all'applicazione, da parte degli Stati membri, degli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi o di prassi consuetudinarie aventi effetti simili che consentono ai cittadini di detti paesi di fare dichiarazioni in dogana sul territorio di questi Stati membri, a condizioni di reciprocità.
Art. 65
Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte dell'autorità doganale. La rettifica non può avere l'effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.
Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'autorità doganale:
a) ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure
b) ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date, oppure
c) ha autorizzato lo svincolo delle merci.
Art. 66
1.
Su richiesta del dichiarante, l'autorità doganale invalida una dichiarazione già accettata quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella dichiarazione o che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale è stata dichiarata.
Tuttavia, quando l'autorità doganale ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, la richiesta d'invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.
2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata, tranne nei casi definiti conformemente alla procedura del comitato.
3. L'invalidazione della dichiarazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni repressive in vigore.
Art. 67
Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale.
Art. 68
Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l'autorità doganale può procedere:
a) ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L'autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,
b) alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito.
Art. 69
1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla loro visita e, se del caso, al prelevamento di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita stessa o dal predetto prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.
2. Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e, ove occorra, al prelevamento di campioni. Quando lo ritenga utile l'autorità doganale esige che il dichiarante assista alla visita delle merci o al prelievo di campioni o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle l'assistenza necessaria per facilitare sia la visita sia il prelievo di campioni.
3. Se effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte dell'amministrazione delle dogane, ma le spese inerenti all'analisi e al controllo dei medesimi sono a carico di quest'ultima.
Art. 70
1.
Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione.
Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, quando un formulario di dichiarazione comprenda varie merci, ogni merce è considerata costituire una dichiarazione separata.
Art. 71
1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.
2. Quando non si proceda alle verifica della dichiarazione, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.