Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato
Testo in vigore al
Art. 15
1. In qualunque tempo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, udito il Consiglio di Stato, puo' essere dichiarata la nullita' di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.
Art. 16
1. Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza preventiva autorizzazione.
2. L'autorizzazione e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore alle lire 25 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.
3. Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
4. L'autorizzazione e' chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.
5. La domanda e' presentata alla Prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria.
Art. 17
1. Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli.
2. La dichiarazione di nullita' puo' essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.
Art. 18
1. Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello e dirette al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
2. Fra gli atti o contratti, per i quali e' necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.
Art. 19
1. Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 15 milioni;
2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 20 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 30 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
2. Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto.
Art. 20
1. L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, e' chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.
2. La domanda e' presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa e' avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.
3. Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, gia' noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorita' ecclesiastica superiore da cui dipende.
Art. 21
1. Gli Uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il prefetto della Provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero della giustizia e degli affari di culto.
2. L'approvazione della nomina e' data con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
3. Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facolta' di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.
Art. 22
1. Copia del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto e' comunicata agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del Comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio.
2. Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.
Art. 23
1. I genitori, o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, debbono farne apposita dichiarazione scritta al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.
2. Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli: la domanda e' diretta al provveditore agli studi, il quale, udito il Consiglio scolastico, puo' provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando lo creda, ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale, che decide di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.
Art. 24
1. Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni.
2. Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'educazione nazionale, che lo adottera' di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.
Art. 25
1. L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell'art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facolta' nel ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento, il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell'ufficio, se pero' la nomina del medesimo e' stata debitamente approvata a sensi dell'art. 3 della legge.
2. Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso.
3. L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile.
Art. 26
1. Se gli sposi domiciliano o risiedono in Comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo Comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente e' data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.
2. Se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel Comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli e' data dall'ufficiale dello stato civile del Comune stesso, dopo che si sara' fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.
Art. 27
1. La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio e' fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente.
2. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che rilascio' l'autorizzazione trasmette copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.
3. Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne da' notizia, con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebro' il matrimonio.
4. In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.
Art. 28
1. I ministri dei culti ammessi nello Stato non possono rilasciare copie ne' certificati degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro.
Art. 29
1. I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.
2. Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell'art. 9, si considerano riconosciuti dallo Stato i Collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le Facolta' teologiche Valdese, Battista, Metodista Episcopale e Wesleyana di Roma.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Mosconi
- Gazzera - Giuliano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 31. - Mancini.