Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 98 del 07/01/2016 (Rv. 637908 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Memorie ex art. 190 c.p.c. - Funzione - Questione nuova - Inammissibilità - Obbligo e potere del giudice di pronunciarsi - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)