Sez. 3, Sentenza n. 9182 del 09/12/1976 Ud. (dep. 15/07/1977) Rv. 136449 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI - FATTO COMMESSO 'AI DANNÌ DELLA PROSTITUTA - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI - FATTO COMMESSO 'AI DANNÌ DELLA PROSTITUTA - NOZIONE.*
L'espressione 'ai dannì, usata dall'art 4, legge 20 febbraio 1958, n 75 sulla prostituzione, in relazione ad alcune aggravanti da esso previste, deve essere intesa in senso lato come offesa al bene giuridico della liberta sessuale, pregiudicato dalle varie condotte criminose che contribuiscono all'Esercizio della prostituzione, che la legge ha considerato ed ha voluto reprimere.*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)