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Sez. 2, Sentenza n. 4566 del 07/08/1979 (Rv. 401079 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AZIONI AVENTI AD OGGETTO UN OBBLIGO DI FARE - DOMANDA DI UN CONDOMINO DI UN EDIFICIO DIRETTA ALLA RIMOZIONE DI ALCUNE MENSOLE E CONDUTTURE APPLICATE ALLA FACCIATA ESTERNA DA ALTRO CONDOMINO IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO EX ART 14 COD PROC CIV - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401079-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AZIONI AVENTI AD OGGETTO UN OBBLIGO DI FARE - DOMANDA DI UN CONDOMINO DI UN EDIFICIO DIRETTA ALLA RIMOZIONE DI ALCUNE MENSOLE E CONDUTTURE APPLICATE ALLA FACCIATA ESTERNA DA ALTRO CONDOMINO IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO EX ART 14 COD PROC CIV - CONFIGURABILITA.*

Poiche il codice di procedura civile non disciplina autonomamente, agli effetti della Competenza per valore, le azioni aventi ad oggetto un Obbligo di fare, queste devono essere inquadrate tra le azioni di carattere mobiliare previste dall'art 14 cod proc civ, in quanto l'Obbligo di fare e sempre valutabile in denaro; ne consegue che in detta ipotesi la Competenza per valore si determina in base alla somma indicata dall'attore e, in Mancanza, si presume del giudice adito, non ammettendosi la contestazione di cui al secondo comma del citato art 14, prevista solo per i beni mobili diversi dal denaro. Pertanto, deve ritenersi di Competenza del giudice adito la domanda con cui un condomino di un edificio abbia chiesto la rimozione di alcune mensole metalliche e condutture applicate alla facciata esterna dell'immobile da altro partecipante alla comunione, in violazione di una specifica norma del regolamento del condominio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)