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Sez. 1, Sentenza n. 9695 del 15/04/1999 Ud. (dep. 29/07/1999) Rv. 214937 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Condizioni - Stato d'ira - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214937-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

In tema di provocazione, la previsione dell'articolo 62 n. 2 cod. pen. è correlata ad un fatto ingiusto altrui cui consegue uno stato d'ira che, quale incontenibile impulso reattivo-aggressivo, scateni l'azione criminosa; l'attenuante deve pertanto essere esclusa quando il fatto provocatorio si ponga come mera occasione del delitto, da ricondurre ad un diverso movente o atteggiamento psicologico, insorto indipendentemente o anche dovuto ad una strutturazione e trasformazione dell'originario impulso emotivo in sentimento d'odio, rancore, vendetta o altro. Ed invero, pur non essendo richiesta una immediatezza della reazione, questa deve tuttavia essere collegabile ad un evento più prossimo e idoneo ad innescarla, sempre che non si sia verificata una trasformazione in un diverso sentimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)