Sez. 2, Sentenza n. 6893 del 03/07/1999 (Rv. 528270 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Della parte soccombente, ancorché richieste nei confronti di altra parte - Violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. - Rinuncia al diritto al rimborso - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la condanna del soccombente alle spese - liquidabili anche di ufficio - ancorché la parte da esso chiamata in garanzia le abbia chieste nei confronti dell'attore, vittorioso, non essendo ravvisabile, in tale erronea richiesta, nessuna rinuncia al diritto al rimborso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)