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Sez. 6, Sentenza n. 8059 del 24/05/1995 Ud. (dep. 19/07/1995) Rv. 202150 - 01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento dell'imputato | Manifestata volontà di non comparire in udienza - Successiva revoca - Ammissibilità - Limite.
Stato
decisa il 1995-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202150-01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento dell'imputato

Nel giudizio d'appello, la manifestazione della volontà di non comparire nella udienza camerale (art. 599 comma secondo cod. proc. pen.' è revocabile. Tale revoca - così come la richiesta di essere sentito personalmente - deve essere tempestiva, cioè fatta conoscere in tempo utile per consentire all'autorità giudiziaria competente di disporre ed eseguire la traduzione, al fine di non pregiudicare la sollecita celebrazione del procedimento. L'onere di manifestare tempestivamente la volontà di comparire in udienza è tanto più rigoroso, infatti quando vi sia stata una precedente manifestazione di volontà di segno opposto, in forza della quale l'autorità procedente si sia astenuta dall'adottare qualsiasi provvedimento diretto ad assicurare la presenza del giudicabile in udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)