Sez. 5, Sentenza n. 22503 del 07/01/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 266856 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 127, comma primo, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Criteri distintivi rispetto al reato di cui all'art. 473 cod. pen. - Individuazione - Fattispecie.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall'art. 127, comma primo, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 nel caso in cui l'abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, in quanto il bene protetto dal primo reato è la fede pubblica laddove quello tutelato dal secondo è il patrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 473 cod. pen. l'uso illegittimo di un marchio successivamente alla scadenza della licenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 127, Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)