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Sez. 2, Sentenza n. 5133 del 27/02/2024 (Rv. 670379-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 - Opposizione - Successiva declaratoria di carenza di giurisdizione da parte del giudice amministrativo - Necessaria proposizione di autonoma domanda dinanzi al giudice competente - Deposito presso la cancelleria istanza di riassunzione ai fini dell'ammissibilità - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670379-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, l'opposizione, dopo la declinatoria di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, è proposta in via autonoma dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della predetta pronuncia, essendo irrilevante, ai fini dell'ammissibilità, il deposito di una istanza di riassunzione presso la cancelleria, in ragione della espressa previsione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010.

Legge 01/09/1993 num. 385 CORTE COST., Legge 02/07/2010 num. 104 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)