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Sez. 1, Ordinanza n. 4401 del 28/02/2006 (Rv. 586767 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Processo innanzi al tribunale in composizione monocratica - Lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza (ai sensi dell'art. 281 - Sexies cod. proc. civ.) - Termine breve di trenta giorni - "Ex" art. 47 cod. proc. civ. - "Dies a quo" - Dalla lettura della sentenza - Anziché dalla comunicazione della stessa - Configurabilità - Deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo - Conseguenze - Attrazione della sentenza nel regime ordinario di cui all'art. 133 cod. proc. civ., con conseguente onere della comunicazione da parte del cancelliere ai fini della decorrenza del termine breve per il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586767-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ove il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza solo sulla competenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre da quella pronuncia, giacché la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione. Né la necessità di detta comunicazione è destinata a risorgere per il fatto che il cancelliere abbia apposto soltanto il giorno successivo la data del deposito sulla sentenza: atteso, per un verso, che l'art. 281-sexies, secondo comma, cod. civ., pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è (scritta o) contenuta per allegato; e considerato, per altro verso, che il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente", non fa ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art. 133 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 281, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)