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Sez. 1, Sentenza n. 4615 del 22/05/1990 (Rv. 467323 - 01)

ADOZIONE - NUOVA DISCIPLINA - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - RICOVERO DEI MINORI IN ISTITUTO - RILEVANZA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO DEI MINORI RICOVERATI IN ISTITUTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467323-01

ADOZIONE - NUOVA DISCIPLINA - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - RICOVERO DEI MINORI IN ISTITUTO - RILEVANZA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO DEI MINORI RICOVERATI IN ISTITUTO - CONDIZIONI.*

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità ai sensi dell'art. 8 legge 4 maggio 1983 n. 184 non è sufficiente la circostanza che i minori siano stati ricoverati in istituto, quando risulti che detto ricovero sia stato determinato non già dalla volontà dei genitori di delegare ad altri la responsabilità della cura, della custodia e dell'educazione dei figli, ma della loro situazione economico-sociale, tale da impedire di offrire alla prole un ambiente familiare idoneo, e sia stato accompagnato da visite frequenti, manifestazioni di affetto e comportamenti in genere idonei a rimediare almeno in parte al distacco materiale. Tuttavia la dichiarazione dello stato di abbandono può essere pronunciata quando sussista la certezza, o una ragionevole probabilità, che la situazione di ricovero in istituto tenda a cronicizzarsi senza possibilità di reversibilità, neppure attraverso opportune misure di sostegno offerte dai servizi locali di assistenza. (V 6452/88, mass n 460779, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)