Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019 (Rv. 653296 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Necessità - Esclusione - Implicita statuizione negativa in primo grado - Impugnazione specifica - Necessità - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 581 CORTE COST., Cod. Civ. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)