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Sez. U, Ordinanza n. 3177 del 12/02/2026 (Rv. 676920-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Appalto di opere pubbliche - Revisione dei prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676920-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall'art. 26, commi 6 bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo.

Decreto Legge 17/05/2022 num. 50 art. 26, Legge 15/07/2022 num. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 106, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 29, Legge 28/03/2022 num. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)