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Sez. L, Sentenza n. 2642 del 08/03/2000 (Rv. 534693 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Violazione da parte di un sindaco di specifiche disposizioni in materia di collocamento e di assunzione di lavoratori - Avallo dei provvedimenti adottati da parte del segretario comunale - Esimente sotto il profilo dell'errore di fatto - Configurabilità - Esclusione - Qualificabilità della deduzione sotto il profilo dell'eventuale ignoranza incolpevole della legge - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534693-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

Nel caso in cui un sindaco, cui sia contestata, ai fini dell'irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie, l'inosservanza delle disposizioni vigenti circa il divieto di assunzioni dirette di lavoratori ed altresì delle prescrizioni imposte nel caso di assunzioni dirette consentite alle pubbliche amministrazioni in determinate situazioni di urgenza (art. 16 legge n. 56 del 1987 e art. 8 D.P.C.M. 27 dicembre 1988), invochi, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, la circostanza che il segretario comunale avesse approvato le modalità di chiamata dei lavoratori, non è configurabile un errore di fatto a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 (avente efficacia esimente ove non determinato da colpa), e la deduzione va semmai valutata sotto il profilo della sussistenza e scusabilità (o meno) dell'ignoranza delle norme di legge in materia (art. 5 cod. pen., come inciso da Corte cost. n. 364 del 1988). (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sia pure implicitamente, aveva escluso tale scusabilità, ma aveva ridotto la sanzione irrogata, portandola al minimo edittale).

Riferimenti normativi: DPCM 27/12/1988 art. 8, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)