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Sez. U, Sentenza n. 2425 del 28/06/1976 (Rv. 381209 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - ATTIVO - AMMISSIONE AL VOTO - ELETTORI CON IMPEDIMENTI FISICI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - COMPETENZA DEL TAR - CONTRASTO CON GLI ARTT 103 E 113 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381209-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - ATTIVO - AMMISSIONE AL VOTO - ELETTORI CON IMPEDIMENTI FISICI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - COMPETENZA DEL TAR - CONTRASTO CON GLI ARTT 103 E 113 COST - ESCLUSIONE.*

In tema di elezioni comunali, fra le controversie relative alle 'operazioni elettoralì, in ordine alle quali l'art 6 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, stabilisce la Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, devono comprendersi anche quelle in cui si deduca l'ammissione al voto, con le modalita previste dall'art 41 del DPR 16 maggio 1960 n 570 (cioe, con l'aiuto di altra persona), di elettori non trovantisi nelle condizioni di impedimento fisico dalla stessa disposizione previste. Detta norma, interpretata nei termini indicati, soddisfa l'esigenza della precostituzione del giudice naturale, di cui all'art 25 della Costituzione, e manifestamente non si pone in contrasto con i principi dettati dagli artt 103 e 113 della Costituzione in tema di giurisdizione amministrativa. (V 3310/74, mass n 371831).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 41, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)