Sez. 2, Sentenza n. 4444 del 11/07/1980 (Rv. 408321 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - AZIONI DI RIPETIZIONE DI INDEBITO PER NULLITA, ANNULLABILITA, RISOLUZIONE ECCETERA DEI CONTRATTI - AZIONI REALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - AZIONI PERSONALI - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - AZIONI DI RIPETIZIONE DI INDEBITO PER NULLITA, ANNULLABILITA, RISOLUZIONE ECCETERA DEI CONTRATTI - AZIONI REALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - AZIONI PERSONALI - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERI.*
Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullita, annullabilita, risoluzione eccetera dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali, per cui sia applicabile il forum rei sitae, ma azioni di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene e stato consegnato; pertanto, in relazione ad esse vanno applicati, oltre ai criteri di cui agli artt 18 e 19 cod proc civ, quelli di cui all'art 20 cod proc civ. (V 4889/79, mass n 401528).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)