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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Art. 759 Informazioni e nomina del custode

1. Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.8890

2. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

Art. 760 Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario

1. L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario puo' aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

2. Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

Art. 761 Accesso nei luoghi sigillati

1. Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.8890

Sezione II. Della rimozione dei sigilli

Art. 762 Termine

1. I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.8890

2. Se alcuno degli eredi e' minore non emancipato, non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli finche' non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Art. 763 Provvedimento di rimozione

1. La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.8890155160179183

2. Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.

3. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Art. 764 Opposizione

1. Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace.8890155179183

2. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.8890

3. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.8890

Art. 765 Ufficiale procedente

1. La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.

2. Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere del giudice di pace.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116.8890155160179

Art. 766 Avviso alle persone interessate

1. Non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.

Art. 767 Alterazioni nello stato dei sigilli

1. L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

2. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.8890

Art. 768 Disposizione generale

1. Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

Capo III. Dell'inventario

Art. 769 Istanza

1. L'inventario puo' essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.8890155160179183

2. L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.8890155160179183178

3. Il giudice di pace provvede con decreto.8890155160179183

4. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

Art. 770 Inventario da eseguirsi dal notaio

1. Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

  1. 1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;

  2. 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;

  3. 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto.178

2. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

Art. 771 Persone che hanno diritto di assistere all'inventario

1. Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

  1. 1) il coniuge superstite;

  2. 2) gli eredi legittimi presunti;

  3. 3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

  4. 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Art. 772 Avviso dell'inizio dell'inventario

1. L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni.

2. L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.8890

Art. 773 Nomina di stimatore

1. L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o piu' stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

Art. 774 Rinvio delle operazioni

1. Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Art. 775 Processo verbale d'inventario

1. Il processo verbale d'inventario contiene:

  1. 1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

  2. 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

  3. 3) l'indicazione della quantita' e specie delle monete per il danaro contante;

  4. 4) l'indicazione delle altre attivita' e passivita';

  5. 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

2. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunita' d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Art. 776 Consegna delle cose mobili inventariate

1. Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.8890

Art. 777 Applicabilita' delle norme agli altri casi d'inventario

1. Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalita' speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.

Capo IV. Del beneficio d'inventario

Art. 778 Reclami contro lo stato di graduazione

1. I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.8890

2. Il valore della causa e' determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.

3. I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

Art. 779 Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

1. L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.

2. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.8890

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.90

4. L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

5. Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.8890