Sez. 3, Sentenza n. 74 del 04/01/1966 (Rv. 320155 - 01)
TITOLI DI CREDITO - RESTITUZIONE DEL TITOLO - PAGAMENTO - PRESUNZIONE.*
TITOLI DI CREDITO - RESTITUZIONE DEL TITOLO - PAGAMENTO - PRESUNZIONE.*
Il possesso del titolo di credito indica normalmente, sia pure con il valore probatorio di una presunzione semplice, l'Estinzione del debito, e, per converso, la mancata restituzione del titolo costituisce elemento indiziante del mancato pagamento dell'obbligazione in esso incorporata. (Conf 2515/62; 3396/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)