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Sez. 2, Sentenza n. 7780 del 15/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184511 - 01

REATO - REATO COMPLESSO - NOZIONE - ELEMENTI COMUNI TRA FATTISPECIE CRIMINOSE - INSUFFICIENZA - UNIFICAZIONE NORMATIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184511-01

REATO - REATO COMPLESSO - NOZIONE - ELEMENTI COMUNI TRA FATTISPECIE CRIMINOSE - INSUFFICIENZA - UNIFICAZIONE NORMATIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Per configurare il reato complesso è necessario che una norma di legge operi la fusione in una unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi. Non basta quindi che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. (nella fattispecie è stata esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 84 cod. pen. nel concorso dei reati di truffa e di ricettazione, aventi come elemento in comune il ricevimento di assegni bancari). (Conf mass n 169499; (Conf mass n 158589).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)