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Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto i pareri del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

Il 15 aprile 2014 la Commissione ha adottato una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio3. Nella relazione si è concluso che il regolamento (CE) n. 2201/2003 è uno strumento che funziona in maniera corretta e ha offerto importanti vantaggi ai cittadini, ma che vi è la possibilità di migliorare le norme esistenti. Si rendono necessarie varie modifiche di tale regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla sua rifusione.

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale. Facilita la circolazione nell’Unione delle decisioni, nonché degli atti pubblici e di taluni accordi, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati membri. Inoltre, il presente regolamento chiarisce il diritto del minore di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti in cui è coinvolto e contiene altresì disposizioni che integrano la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») nelle relazioni tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti.

Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l’Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L’Unione si prefigge l’obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l’accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo si dovrebbero rafforzare i diritti delle persone, in particolare i minori, nelle procedure legali al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative e l’esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l’accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

A tal fine, l’Unione deve adottare, tra l’altro, misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. La nozione di «materie civili» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»). Dovrebbe essere considerata una nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, in primo luogo, agli obiettivi e al regime del presente regolamento e, in secondo luogo, ai principi generali derivanti dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali. La nozione di «materie civili» dovrebbe pertanto essere interpretata nel senso che può comprendere anche misure che, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, potrebbero rientrare nel diritto pubblico. Dovrebbe comprendere, in particolare, l’insieme delle domande, dei provvedimenti o delle decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi del presente regolamento, conformemente agli obiettivi di quest’ultimo.

L’ambito di applicazione del presente regolamento riguarda le «materie civili», che comprendono i procedimenti giudiziari civili e le decisioni che ne derivano, come pure gli atti pubblici e taluni accordi extragiudiziali in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Inoltre, la nozione di «materie civili» dovrebbe applicarsi alle domande, ai provvedimenti o alle decisioni nonché agli atti pubblici e a taluni accordi extragiudiziali concernenti il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e in conformità dell’articolo 19 di tale convenzione, non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, ma sono strettamente collegati ad essa e sono oggetto di talune disposizioni del presente regolamento.

Per agevolare la circolazione delle decisioni nonché degli atti pubblici e di taluni accordi in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante uno strumento giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con procedimenti matrimoniali o altri procedimenti.

Tuttavia, dato che l’applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è opportuno disporre di uno strumento unico in materia di divorzio e in materia di responsabilità genitoriale.

Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali. Le decisioni che negano lo scioglimento del vincolo matrimoniale non dovrebbero essere oggetto delle sue disposizioni in materia di riconoscimento.

Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire alla designazione e alle funzioni di una persona o un ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e alle misure relative all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d’esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali l’oggetto del procedimento è la designazione di una persona o ente che amministri i beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Tuttavia, in tali casi dovrebbe essere possibile applicare le disposizioni del presente regolamento riguardanti la competenza per le questioni incidentali.

Qualsiasi tipo di collocamento di un minore in affidamento presso una famiglia, ossia, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, presso una o più persone fisiche, o in un istituto, ad esempio in un orfanotrofio o in una comunità per minori, in un altro Stato membro dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che non sia espressamente escluso, come ad esempio nel caso del collocamento in vista dell’adozione, il collocamento presso un genitore o, se del caso, presso un altro prossimo congiunto dichiarato dallo Stato membro di accoglienza. Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi anche i «collocamenti a fini educativi» disposti da un’autorità giurisdizionale o organizzati da un’autorità competente con il consenso dei genitori o del minore o su loro richiesta a seguito di comportamenti devianti del minore. Dovrebbe essere escluso solo un collocamento — sia esso di carattere educativo o punitivo — disposto o organizzato a seguito di un atto del minore che, se commesso da un adulto, potrebbe costituire un fatto punibile ai sensi del diritto penale nazionale, indipendentemente dal fatto che nel caso di specie ciò possa condurre o meno a una condanna.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né alla filiazione, poiché questa è una questione distinta dall’attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con lo stato delle persone.

Le obbligazioni alimentari sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio5. Oltre alle autorità giurisdizionali del luogo in cui il convenuto o il creditore risiede abitualmente, le autorità giurisdizionali competenti in materia matrimoniale ai sensi del presente regolamento dovrebbero in genere essere competenti a decidere in materia di obbligazioni alimentari accessorie tra coniugi o ex coniugi in applicazione dell’articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Le autorità giurisdizionali competenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento sono in genere competenti a decidere in materia di obbligazioni alimentari accessorie nei confronti dei figli in applicazione dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe attribuire un significato ampio, che comprenda anche autorità amministrative o altre autorità, quali i notai, che talvolta esercitano funzioni giudiziarie in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale. Qualsiasi accordo approvato dall’autorità giurisdizionale a seguito di un esame di merito effettuato conformemente al diritto e alle procedure nazionali dovrebbe essere riconosciuto o eseguito in quanto «decisione». Altri accordi che producono effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica o di un’altra autorità a tal fine comunicata alla Commissione da uno Stato membro dovrebbero trovare applicazione in altri Stati membri conformemente alle specifiche disposizioni relative agli atti pubblici e agli accordi contenute nel presente regolamento. Il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di accordi meramente privati. Tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una decisione né un atto pubblico, ma che sono stati registrati da un’autorità pubblica a tal fine competente. Tali autorità pubbliche potrebbero comprendere un notaio che registra l’accordo, anche nell’esercizio della libera professione.

In relazione agli «atti pubblici», nel presente regolamento il termine «autorizzazione» va interpretato in maniera autonoma conformemente alla definizione di «atto pubblico» utilizzata orizzontalmente in altri strumenti dell’Unione e alla luce degli obiettivi del presente regolamento.

Anche se i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, le decisioni che dispongono il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbero essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione a norma del capo IV del presente regolamento laddove debbano essere eseguite in un altro Stato membro a motivo di un’ulteriore sottrazione avvenuta dopo che era stato disposto il ritorno. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di avviare, relativamente all’ulteriore sottrazione, un nuovo procedimento di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ad altri aspetti in situazioni di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, ad esempio le disposizioni in materia di competenza applicabili all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale e le disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione applicabili ai provvedimenti disposti da tale autorità giurisdizionale.

Il presente regolamento, analogamente alla convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori («convenzione dell’Aia del 1996»), dovrebbe applicarsi a tutti i minori fino al raggiungimento dell’età di 18 anni, anche nei casi in cui abbiano acquisito la capacità di agire, prima di tale età in virtù della legge che disciplina il loro stato personale, ad esempio tramite emancipazione per matrimonio. Ciò dovrebbe consentire di evitare una sovrapposizione con l’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, che si applica alle persone a partire dall’età di 18 anni, e al contempo di evitare vuoti tra i due strumenti. La convenzione dell’Aia del 1980 e, di conseguenza, il capo III del presente regolamento, che integra l’applicazione della convenzione dell’Aia del 1980 nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti, dovrebbero continuare ad applicarsi ai minori fino al raggiungimento dell’età di 16 anni.

Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe ritenere che una persona sia titolare del «diritto di affidamento» nelle situazioni in cui, in forza di una decisione, della legge o di un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore ha la residenza abituale, uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso di detta persona, indipendentemente dai termini utilizzati nel diritto nazionale. In alcuni sistemi giuridici in cui si mantiene l’uso dei termini «affidamento» e «visita», il genitore non affidatario potrebbe in effetti mantenere responsabilità importanti relativamente alle decisioni concernenti il minore che vanno oltre il mero diritto di visita.

Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale si informano all’interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all’interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo («Convenzione ONU sui diritti del fanciullo») come recepiti nell’ordinamento e nelle procedure nazionali.

Al fine di salvaguardare l’interesse superiore del minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo in determinate situazioni di cui al presente regolamento, ad esempio ove si verifichi un cambiamento della residenza del minore o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

Qualora non siano ancora pendenti procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Per i procedimenti già pendenti, la certezza giuridica e l’efficienza della giustizia giustificano il mantenimento di tale competenza fintantoché detti procedimenti non abbiano condotto a una decisione definitiva o siano altrimenti conclusi. L’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende un procedimento dovrebbe tuttavia avere la facoltà, in talune circostanze, di trasferire la competenza allo Stato membro in cui il minore vive a seguito di un trasferimento legittimo.

Nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, e fatta salva un’eventuale scelta del foro a norma del presente regolamento, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente dovrebbero mantenere la loro competenza fino a quando non sia stata stabilita una nuova residenza abituale in un altro Stato membro e non siano soddisfatte specifiche condizioni. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero considerare la possibilità di consentire all’autorità giurisdizionale investita della domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento di ritorno. Tali accordi dovrebbero includere patti sia a favore che contro il ritorno del minore. In caso di accordo contro il ritorno, il minore dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e la competenza per un eventuale futuro procedimento di affidamento in tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza abituale del minore.

A condizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, dovrebbe esser possibile radicare la competenza in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro in cui tra i genitori è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, o in un altro Stato membro con cui il minore ha un legame sostanziale e che le parti abbiano concordato preventivamente, al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o accettato espressamente nel corso del procedimento, anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato membro, a condizione che l’esercizio di tale competenza risponda all’interesse superiore del minore. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi soggetto diverso dai genitori che, ai sensi del diritto nazionale, rivesta a pieno titolo la qualità di parte del procedimento avviato dai genitori dovrebbe essere considerato parte di tale procedimento ai fini del presente regolamento e pertanto l’opposizione mossa da tale parte alla scelta del foro effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui l’autorità giurisdizionale è stata adita dovrebbe ostare al riconoscimento dell’accettazione della proroga di competenza ad opera di tutte le parti del procedimento in detta data. Prima di esercitare la propria competenza sulla base di un accordo sulla scelta del foro o di un’accettazione della stessa, l’autorità giurisdizionale dovrebbe esaminare se tale accordo o accettazione si basi su una scelta libera e informata delle parti interessate e non sia dovuto al fatto che una parte sfrutti la situazione difficile o la posizione di debolezza dell’altra parte. L’accettazione della competenza nel corso del procedimento dovrebbe essere messa agli atti dall’autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali.

La competenza oggetto di accordo o accettazione dovrebbe cessare, salvo diverso accordo tra le parti, non appena la decisione relativa al procedimento in materia di responsabilità genitoriale non sia più soggetta a impugnazione ordinaria o il procedimento sia stato concluso per un’altra ragione, in modo che sia rispettato il principio della prossimità in nuovi procedimenti futuri.

Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza sulla base di un accordo relativo alla scelta del foro, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe applicarsi altresì ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale. Alla luce del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 2, della convenzione dell’Aia del 1996, tale norma di competenza dovrebbe tuttavia applicarsi solo ai minori che risiedevano abitualmente in uno Stato membro prima dello sfollamento. Se prima dello sfollamento il minore risiedeva abitualmente in un paese terzo, si dovrebbe applicare la norma di competenza relativa ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale di cui alla convenzione dell’Aia del 1996.

In circostanze eccezionali, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore potrebbe non essere l’autorità giurisdizionale più appropriata per trattare il caso. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, e senza essere soggetta ad alcun obbligo in questo senso, l’autorità giurisdizionale competente dovrebbe poter trasferire la propria competenza in un determinato caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro se tale autorità giurisdizionale è più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il trasferimento della competenza in materia di responsabilità genitoriale da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere effettuato unicamente in favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore interessato abbia un «legame particolare». Il presente regolamento dovrebbe recare un elenco esaustivo degli elementi determinanti di tale «legame particolare». L’autorità giurisdizionale competente dovrebbe presentare la richiesta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro solo qualora la sua precedente decisione di sospendere il procedimento e richiedere un trasferimento di competenza sia passata in giudicato, laddove detta decisione sia impugnabile ai sensi del diritto nazionale.

In circostanze eccezionali e tenuto conto dell’interesse superiore del minore nel caso specifico, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente a norma del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento, dovrebbe poter richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro di residenza abituale del minore. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere consentito nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore. La determinazione di tale specifica autorità giurisdizionale competente dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta.

Un trasferimento di competenza, sia esso richiesto da un’autorità giurisdizionale che intenda trasferire la propria competenza o da un’autorità giurisdizionale che intenda ottenere la competenza, dovrebbe produrre effetti solo per il caso specifico per il quale è effettuato. Una volta terminato il procedimento per il quale è stato richiesto e concesso il trasferimento di competenza, quest’ultimo non dovrebbe produrre effetti per procedimenti futuri.

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi del presente regolamento, la competenza, in ciascuno Stato membro, dovrebbe essere determinata dalla legge di tale Stato membro. L’espressione «legge di tale Stato membro» dovrebbe includere gli strumenti internazionali in vigore nello Stato membro in questione.

Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro non competenti a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti non dovrebbero essere riconosciuti né eseguiti in alcun altro Stato membro ai sensi del presente regolamento, ad eccezione dei provvedimenti adottati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.I provvedimenti adottati per proteggere il minore da tale rischio dovrebbero restare in vigore fino a quando un’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore non adotti i provvedimenti che ritiene appropriati. Allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale dovrebbe comunicare, direttamente o tramite le autorità centrali, i provvedimenti adottati all’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione di tali informazioni non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

Un’autorità giurisdizionale competente solo per i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che sia investita di una domanda di merito dovrebbe dichiarare d’ufficio la propria incompetenza se l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento.

Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di quello Stato membro non dovrebbe essere impedito di pronunciarsi su tale questione. Pertanto, se il procedimento ha ad oggetto, ad esempio, una controversia relativa a una successione in cui è coinvolto un minore ed è necessario nominare un tutore ad litem che rappresenti il minore nel procedimento, lo Stato membro competente per la controversia relativa alla successione dovrebbe poter nominare il tutore per il procedimento pendente, indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento. Una pronuncia in tal senso dovrebbe produrre effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.

Se la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richiede l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale in tale Stato membro dovrebbe avere la facoltà di decidere se autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento. L’espressione «atto giuridico» dovrebbe includere, per esempio, l’accettazione o il rifiuto della successione oppure un accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell’eredità.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatica. Se la competenza ai sensi del presente regolamento non può essere esercitata a causa di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato.

Il presente regolamento stabilisce il momento in cui un ’autorità giurisdizionale si considera adita ai fini del presente regolamento. Alla luce dei due diversi sistemi in essere negli Stati membri, che prevedono che la domanda giudiziale sia prima notificata o comunicata al convenuto oppure che sia prima depositata presso l’autorità giurisdizionale, il compimento del primo passo previsto dal diritto nazionale dovrebbe essere sufficiente, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto a norma del diritto nazionale affinché fosse compiuto il secondo passo. Data l’importanza crescente della mediazione e di altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie, anche durante il procedimento giudiziario, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un’autorità giurisdizionale dovrebbe altresì considerarsi adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale nei casi in cui il procedimento sia stato nel frattempo sospeso allo scopo di trovare una composizione amichevole, su richiesta della parte che ha promosso il procedimento, senza che la domanda giudiziale sia ancora stata notificata o comunicata al convenuto e senza che quest’ultimo sia stato messo a conoscenza del procedimento o vi abbia partecipato in qualsiasi modo, purché successivamente la parte che ha promosso il procedimento non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di litispendenza la data di avvio di una procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un’autorità di conciliazione nazionale dovrebbe essere ritenuta la data in cui un’«autorità giurisdizionale» è considerata adita.

È opportuno che la notificazione o comunicazione degli atti relativi a un procedimento proposto a norma del presente regolamento sia disciplinata dal regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dovrebbe dichiarare d’ufficio la propria incompetenza. Tuttavia, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento dovrebbe avere la facoltà, ma non l’obbligo, di richiedere un trasferimento di competenza a norma del presente regolamento.

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non siano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento, tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. Tuttavia, al fine di migliorare l’efficacia degli accordi esclusivi di scelta del foro, le disposizioni del presente regolamento in materia di litispendenza non dovrebbero rappresentare un ostacolo qualora i genitori conferiscano competenza esclusiva alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro.

I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbero, quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore. La possibilità del minore di esprimere liberamente la propria opinione conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell’audizione. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe essere finalizzato a stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all’autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di tribunale o in altro luogo o con altri mezzi. Inoltre, pur rimanendo un diritto del minore, l’audizione di quest’ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell’interesse superiore del minore, per esempio nei casi in cui esiste un accordo tra le parti. Benché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’articolo 24 della Carta e il regolamento (CE) n. 2201/2003 non facciano obbligo all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine di raccogliere l’opinione del minore in ogni caso mediante audizione, lasciandole quindi un certo margine discrezionale, la giurisprudenza prevede anche che, laddove tale autorità giurisdizionale decida di dare al minore la possibilità di essere ascoltato, è necessario che essa adotti tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta audizione, tenendo conto dell’interesse superiore del minore e delle circostanze di ogni singolo caso, allo scopo di garantire l’efficacia di tali disposizioni e di dare al minore la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione. Nella misura del possibile e tenendo sempre conto dell’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine dovrebbe avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione previsti dal diritto nazionale nonché degli strumenti specifici della cooperazione giudiziaria internazionale, compresi, ove opportuno, quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio7.

In caso di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno, e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell’Aia del 1980, come integrata dal presente regolamento, in particolare il capo III.

Affinché i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 si concludano quanto prima, gli Stati membri dovrebbero prendere in esame, coerentemente con la rispettiva struttura giudiziaria nazionale, l’eventualità di concentrare la competenza per tali procedimenti in un numero quanto più limitato possibile di autorità giurisdizionali. La competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un’unica autorità giurisdizionale per l’intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali dell’impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un’autorità giurisdizionale di primo grado all’interno di ogni circoscrizione di corte di appello.

Nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 gli organi giurisdizionali di ogni grado dovrebbero rendere la loro decisione entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Il ricorso a mezzi di risoluzione alternativa delle controversie non dovrebbe di per sé considerarsi una circostanza eccezionale che consenta di superare detto termine. Tuttavia, potrebbero sorgere circostanze eccezionali durante il ricorso a tali mezzi o a motivo degli stessi. Per un’autorità giurisdizionale di primo grado il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui esso è adita. Per un’autorità giurisdizionale di grado superiore esso dovrebbe decorrere dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste. Tali fasi potrebbero includere, a seconda dell’ordinamento giuridico interessato, la notificazione o la comunicazione al convenuto dell’atto di impugnazione nello Stato membro in cui è situata l’autorità giurisdizionale o in un altro Stato membro, la trasmissione del fascicolo e dell’atto di impugnazione all’autorità giurisdizionale dell’impugnazione negli Stati membri in cui l’impugnazione deve essere proposta davanti all’autorità giurisdizionale la cui decisione è impugnata, o un’istanza di parte ai fini della convocazione di un’audizione, se prescritta dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero altresì considerare l’opportunità di limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.

In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giurisdizionali dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980. Inoltre, la mediazione potrebbe non sempre essere appropriata, specie nei casi di violenza domestica. Qualora, nel corso di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, i genitori raggiungano un accordo a favore o contro il ritorno del minore, e anche su questioni legate alla responsabilità genitoriale, il presente regolamento dovrebbe in talune circostanze permettere loro di convenire che l’autorità giurisdizionale adita ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 sia competente a conferire effetti giuridici vincolanti al loro accordo, integrandolo in una decisione, approvandolo o utilizzando qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto e dalle procedure nazionali. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero pertanto considerare la possibilità di consentire all’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso di tale procedimento di ritorno.

L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbe avere la possibilità di negarne il ritorno in casi precisi, debitamente motivati, come consentito dalla convenzione dell’Aia del 1980. Prima di procedere in tal senso, essa dovrebbe esaminare se siano stati attuati o possano essere adottati provvedimenti cautelari appropriati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.

Un’autorità giurisdizionale che consideri l’eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 non dovrebbe rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince, o se l’autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta, che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Tali misure potrebbero includere, ad esempio, un provvedimento giudiziario dello Stato membro in cui il minore dovrebbe far ritorno che vieti all’istante di avvicinarsi al minore, un provvedimento provvisorio, inclusi i provvedimenti cautelari, di quello Stato membro che consenta al minore di restare con il genitore sottrattore che ne ha l’affidamento effettivo fino a quando non sia adottata una decisione di merito relativa al diritto di affidamento in quello Stato membro dopo il ritorno, o la dimostrazione della disponibilità di strutture mediche per un minore bisognoso di cure. Il tipo di misura adeguato nel caso specifico dovrebbe dipendere dal grave rischio concreto cui il minore sarebbe verosimilmente esposto in caso di suo ritorno in assenza di tali misure. L’autorità giurisdizionale che intenda accertare se siano state previste misure adeguate dovrebbe innanzi tutto fare affidamento sulle parti e, ove necessario e appropriato, richiedere l’assistenza delle autorità centrali o delle reti di giudici, in particolare nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio8 e della rete internazionale dei giudici dell’Aia.

Se del caso, nel disporre il ritorno del minore, l’autorità giurisdizionale dovrebbe poter disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi del presente regolamento che ritiene necessari per proteggere il minore dal grave rischio di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici che avrebbe altrimenti comportato il diniego del ritorno. Tali provvedimenti provvisori e la loro circolazione non dovrebbero ritardare i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 o minare la delimitazione di competenza tra l’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e l’autorità giurisdizionale con competenza di merito in materia di responsabilità genitoriale a norma del presente regolamento. Se necessario, l’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbe consultarsi con l’autorità giurisdizionale o le autorità competenti dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, con l’assistenza delle autorità centrali o delle reti di giudici, in particolare nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e della rete internazionale dei giudici dell’Aia. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un’autorità giurisdizionale di un tale Stato membro non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati. Tali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, potrebbero, ad esempio, prevedere che il minore debba continuare a risiedere con l’effettivo affidatario o stabilire il modo in cui dovrebbero essere intrattenuti i contatti con il minore dopo il suo ritorno fino a quando l’autorità giurisdizionale della residenza abituale del minore non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati. Ciò non dovrebbe pregiudicare eventuali decisioni o provvedimenti dell’autorità giurisdizionale della residenza abituale adottati dopo il ritorno del minore.

Dovrebbe essere possibile che la decisione che dispone il ritorno del minore sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull’impugnazione sia richiesto dall’interesse superiore del minore. Il diritto nazionale può precisare quale autorità giurisdizionale può dichiarare provvisoriamente esecutiva la decisione.

Qualora l’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell’Aia del 1980 su cui si fonda il diniego. Una simile decisione di diniego, sia essa passata in giudicato o ancora soggetta ad impugnazione, potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Nel corso di tale procedimento dovrebbero essere esaminate approfonditamente tutte le circostanze, fra cui, ma non solo, il comportamento dei genitori, tenendo conto dell’interesse superiore del minore. Se la conseguente decisione di merito sul diritto di affidamento dovesse comportare il ritorno del minore, quest’ultimo dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in altri Stati membri.

L’autorità giurisdizionale che nega il ritorno del minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell’Aia del 1980, dovrebbe rilasciare d’ufficio un certificato utilizzando il modello appropriato di cui al presente regolamento. Scopo del certificato è informare le parti in merito alla possibilità di investire un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, di una domanda di merito relativa al diritto di affidamento, oppure, qualora tale autorità giurisdizionale ne sia già investita, di comunicarle i documenti pertinenti relativi al procedimento di ritorno.

Qualora un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno nel momento in cui un’autorità giurisdizionale investita di una domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 nega il ritorno del minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore dovrebbe, se è al corrente di tale procedimento relativo al diritto di affidamento, trasmettere all’autorità giurisdizionale investita del procedimento sul diritto di affidamento, entro un mese dalla sua decisione, una copia della decisione, il certificato appropriato e, se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze, nonché qualsiasi altro documento reputi pertinente. Per «qualsiasi altro documento reputi pertinente» si dovrebbero intendere i documenti contenenti informazioni che potrebbero influire sull’esito del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, se tali informazioni non sono già contenute nella stessa decisione che nega il ritorno.

Qualora nessun procedimento di merito relativo al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno e una parte adisca un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro entro tre mesi dalla data di notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, la parte in questione dovrebbe presentare all’autorità giurisdizionale investita della domanda di merito relativa al diritto di affidamento una copia della decisione di diniego del ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, il certificato appropriato e, se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze. Ciò non preclude all’autorità giurisdizionale adita la possibilità di chiedere qualsiasi ulteriore documento reputi pertinente, contenente informazioni che potrebbero influire sull’esito del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, se tali informazioni non sono già contenute nella stessa decisione che nega il ritorno.

Se l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito del diritto di affidamento è stata adita da una parte entro tre mesi dalla notificazione della decisione che nega il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 o se un procedimento di affidamento era già pendente dinanzi a tale autorità giurisdizionale nel momento in cui essa ha ricevuto detta decisione dall’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore, qualsiasi decisione risultante dal procedimento di merito relativo al diritto di affidamento che implichi il ritorno del minore nel summenzionato Stato membro dovrebbe essere esecutiva in qualsiasi altro Stato membro a norma del capo IV, sezione 2, del presente regolamento, senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Tale regola dovrebbe applicarsi salvo se e nella misura in cui sia dichiarata l’incompatibilità con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale riguardante lo stesso minore, a condizione che sia stato rilasciato un certificato per «decisioni privilegiate» in relazione alla decisione sul merito del diritto di affidamento che comporta il ritorno del minore. Se l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito del diritto di affidamento è adita dopo la scadenza del termine di tre mesi, o se non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un certificato per decisioni privilegiate, la risultante decisione di merito sul diritto di affidamento dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, del presente regolamento.

Fatti salvi gli altri strumenti dell’Unione, se non è possibile sentire una parte o un minore personalmente, e se sono disponibili i mezzi tecnici, l’autorità giurisdizionale può valutare la possibilità di tenere un’audizione in videoconferenza o con altre tecnologie di comunicazione, a meno che, tenuto conto delle circostanze particolari del caso, l’utilizzo di siffatte tecnologie non sia idoneo ai fini del corretto svolgimento del procedimento.

La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia nell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale rese in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza che siano necessarie procedure di riconoscimento. In particolare, quando ricevono una decisione resa in un altro Stato membro che sancisce il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio e che non può più essere impugnata nello Stato membro d’origine, le autorità competenti dello Stato membro richiesto dovrebbero riconoscere la decisione ope legis, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, e aggiornare di conseguenza le iscrizioni nello stato civile. Spetta al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego possano essere invocati da una parte o d’ufficio secondo quanto previsto dal diritto nazionale. Ciò non preclude alle parti interessate la possibilità di chiedere, ai sensi del presente regolamento, una decisione attestante l’assenza dei motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento. Dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro in cui è effettuata tale richiesta stabilire chi può essere considerato parte interessata avente il diritto di effettuarla.

Il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni, atti pubblici e accordi resi in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca. Pertanto, i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo, alla luce dell’obiettivo alla base del presente regolamento, ossia facilitare il riconoscimento e l’esecuzione e proteggere efficacemente l’interesse superiore del minore.

Il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento. L’elenco dei motivi di diniego del riconoscimento nel presente regolamento è tassativo. Non dovrebbe essere possibile invocare motivi di diniego che non sono elencati nel presente regolamento quali, per esempio, una violazione della regola della litispendenza. In materia di responsabilità genitoriale, una decisione successiva sostituisce sempre una decisione anteriore con effetti per il futuro nella misura in cui esse siano incompatibili.

Per quanto riguarda la possibilità data a un minore di esprimere la propria opinione, dovrebbe spettare all’autorità giurisdizionale d’origine stabilire le modalità appropriate per l’audizione del minore. Pertanto, non dovrebbe esse possibile negare il riconoscimento di una decisione per il solo motivo che le modalità di audizione del minore applicate dall’autorità giurisdizionale d’origine sono diverse da quelle che utilizzerebbe l’autorità giurisdizionale dello Stato membro di riconoscimento. Lo Stato membro in cui il è invocato il riconoscimento non dovrebbe negare il riconoscimento se si applica una delle eccezioni a questo specifico motivo di diniego ammesse dal presente regolamento. Per effetto di tali eccezioni, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione non dovrebbe poter rifiutare di eseguire una decisione per il solo motivo che al minore non è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione, tenuto conto del suo interesse superiore, se il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e a condizione che la concessione di tale possibilità non fosse necessaria alla luce dell’oggetto del procedimento, o nel caso in cui sussistano seri motivi in considerazione, in particolare, dell’urgenza del caso. Tali seri motivi potrebbero essere dati, ad esempio, in caso di esistenza di un pericolo imminente per l’integrità fisica e psichica o per la vita del minore, per cui ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare il rischio che tale pericolo si concretizzi.

Inoltre, l’obiettivo di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività ola registrazione ai fini dell’esecuzione, se del caso, che precede l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per determinate decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che comportano il ritorno di un minore, il presente regolamento lo dovrebbe abolire per quanto riguarda l’esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale pur mantenendo un trattamento ancora più favorevole per determinate decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che comportano il ritorno di un minore. Di conseguenza, fatto salvo il presente regolamento, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di un qualsiasi altro Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione.

Quando sono disposti provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità competente a conoscere del merito, dovrebbe esserne assicurata la circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia, i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione. Ciò non dovrebbe ostare a che tali provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma del diritto nazionale. Quando sono adottati provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere del merito, la loro circolazione dovrebbe essere limitata, a norma del presente regolamento, ai provvedimenti adottati in casi di sottrazione internazionale di minori e volti a proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980. Tali provvedimenti dovrebbero applicarsi fino a quando un ’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati.

Poiché i procedimenti di esecuzione potrebbero essere di natura giudiziale o extragiudiziale a seconda del diritto nazionale, le «autorità competenti per l’esecuzione» potrebbero comprendere autorità giurisdizionali, ufficiali giudiziari e tutte le altre autorità stabilite dal diritto nazionale. Quando nel presente regolamento oltre alle autorità competenti per l’esecuzione sono menzionati anche le autorità giurisdizionali, si dovrebbero intendere contemplati i casi in cui, a norma del diritto nazionale, l’autorità competente per l’esecuzione è un organismo diverso da un’autorità giurisdizionale, ma a quest’ultima sono riservate determinate decisioni, sin dall’inizio o sotto forma di controllo degli atti dell’autorità competente per l’esecuzione. Dovrebbe spettare all’autorità competente per l’esecuzione o all’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione ordinare, adottare o disporre provvedimenti specifici da adottare nella fase dell’esecuzione, quali provvedimenti non coercitivi eventualmente previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in questione o provvedimenti coercitivi eventualmente previsti da tale diritto, compresi sanzioni pecuniarie, incarcerazione o il recupero del minore da parte di un ufficiale giudiziario.

Al fine di agevolare l’esecuzione delle decisioni sull’esercizio del diritto di visita rese in un altro Stato membro, le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione dovrebbero poter specificare i dettagli relativi alle circostanze pratiche o le condizioni giuridiche previste dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione. Le modalità pratiche previste dal presente regolamento dovrebbero facilitare l’esecuzione di una decisione nello Stato membro dell’esecuzione, decisione che altrimenti potrebbe non essere eseguibile a causa della sua vaghezza, in modo tale che l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dell’esecuzione possa rendere la decisione più concreta e precisa. È inoltre opportuno disporre allo stesso modo eventuali altre modalità pratiche per rispettare i requisiti giuridici previsti dal diritto nazionale in materia di esecuzione dello Stato membro dell’esecuzione, quali ad esempio la partecipazione di un’autorità competente in materia di protezione dei minori o di uno psicologo alla fase dell’esecuzione. Tali modalità pratiche non dovrebbero tuttavia interferire con gli elementi essenziali della decisione sul diritto di visita, né superarne la portata. Inoltre, il potere conferito dal presente regolamento di adeguare i provvedimenti non dovrebbe consentire all’autorità giurisdizionale dell’esecuzione di sostituire provvedimenti sconosciuti al diritto dello Stato membro dell’esecuzione con provvedimenti diversi.

L’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento o l’esecuzione ai sensi del presente regolamento. Spetta al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento debbano essere esaminati d’ufficio o su richiesta. Pertanto, lo stesso esame dovrebbe essere possibile nel contesto del diniego dell’esecuzione. L’applicazione di qualsiasi motivo nazionale di diniego non dovrebbe avere l’effetto di estendere le condizioni e le modalità dei motivi previsti dal presente regolamento.

La parte che si oppone all’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro dell’esecuzione, poter agire in tal senso nel procedimento di esecuzione e dovrebbe poter invocare nell’ambito di un procedimento, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto dello Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione che continuerebbero ad applicarsi in quanto non incompatibili con i motivi contemplati dal presente regolamento. Tali motivi potrebbero includere, ad esempio, opposizioni basate su errori formali ai sensi del diritto nazionale in un atto di esecuzione o sull’asserzione che l’azione resa necessaria dalla decisione è già stata eseguita o è diventata impossibile, ad esempio in caso di forza maggiore, malattia grave della persona a cui deve essere consegnato il minore, stato di detenzione o decesso di tale persona, per il fatto che lo Stato membro a cui il minore deve fare ritorno sia diventato una zona di guerra successivamente alla pronuncia della decisione o per il diniego dell’esecuzione di una decisione che, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione, è priva di contenuto esecutivo e non può essere adattata a tale scopo.

Al fine di informare la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento, corredato se necessario della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo tale notifica o comunicazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha diritto a un ricorso effettivo, il che include la possibilità di contestare l’esecutività della decisione prima che si dia effettivamente inizio all’esecuzione.

In materia di responsabilità genitoriale, l’esecuzione riguarderà sempre un minore e in molti casi la consegna di un minore a una persona diversa da quella con cui il minore risiede in quel momento e/o il trasferimento del minore in un altro Stato membro. L’obiettivo primario dovrebbe pertanto essere quello di trovare il giusto equilibrio tra, da una parte, il diritto del richiedente, in linea di principio, di ottenere il più rapidamente possibile l’attuazione di una decisione anche in casi transfrontalieri all’interno dell’Unione e, se necessario, anche applicando provvedimenti coercitivi e, dall’altra, l’esigenza di limitare per quanto possibile l’esposizione del minore a tali provvedimenti coercitivi di esecuzione potenzialmente traumatici nei casi in cui sia impossibile evitarlo. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per ciascun caso dalle autorità competenti per l’esecuzione e dalle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro.

Il presente regolamento intende stabilire condizioni di parità tra gli Stati membri per quanto riguarda l’esecuzione transfrontaliera di decisioni in materia di responsabilità genitoriale. In una serie di Stati membri tali decisioni sono già esecutive anche se sono ancora impugnabili o sono già oggetto di impugnazione. In altri Stati membri è esecutiva solo una decisione definitiva che non sia più soggetta ad impugnazione ordinaria. Al fine di rispondere a situazioni di urgenza, il presente regolamento prevede pertanto che talune decisioni in materia di responsabilità genitoriale possano essere dichiarate provvisoriamente esecutive dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine anche se sono ancora impugnabili, vale a dire le decisioni che dispongono il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e le decisioni che accordano un diritto di visita.

Nei procedimenti di esecuzione che riguardano minori è tuttavia importante che le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità giurisdizionali possano reagire rapidamente a rilevanti mutamenti delle circostanze, ivi comprese impugnazioni della decisione nello Stato membro di origine, la perdita di efficacia esecutiva della decisione e ostacoli o situazioni di emergenza che devono essere affrontate nella fase dell’esecuzione. Il procedimento di esecuzione dovrebbe pertanto essere sospeso su istanza o d’ufficio dall’autorità o dall’autorità giurisdizionale, laddove l’esecutività della decisione sia sospesa nello Stato membro d’origine. L’autorità competente o l’autorità giurisdizionale competente per l’esecuzione non dovrebbe tuttavia avere l’obbligo di verificare attivamente se nel frattempo l’esecutività sia stata sospesa nello Stato membro d’origine, in seguito a un’impugnazione o per altri motivi, se non vi sono indicazioni in tal senso. Inoltre, la sospensione o il diniego dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione dovrebbero su richiesta e, anche qualora sia stata accertata la sussistenza di uno o più motivi previsti o consentiti dal presente regolamento, essere lasciati alla discrezionalità dell’autorità competente per l’esecuzione o dell’autorità giurisdizionale.

Se la decisione è ancora impugnabile nello Stato membro di origine e il termine per proporre un’impugnazione ordinaria non è ancora scaduto, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione dovrebbe avere la facoltà di sospendere, su richiesta, il procedimento di esecuzione. In tal caso può fissare il termine entro il quale deve essere proposta un’eventuale impugnazione nello Stato membro d’origine al fine di ottenere o mantenere la sospensione del procedimento di esecuzione. Tale fissazione di un termine dovrebbe produrre effetti soltanto per la sospensione del procedimento di esecuzione e non dovrebbe incidere sul termine per la proposizione di un’impugnazione ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro d’origine.

In casi eccezionali, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dovrebbe poter sospendere il procedimento di esecuzione se l’esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze. L’esecuzione dovrebbe essere ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici. Tuttavia, qualora esso permanga, è opportuno che prima di rifiutare l’esecuzione siano adottate tutte le misure adeguate, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, anche, se del caso, con l’assistenza di altri professionisti competenti, quali assistenti sociali o psicologi infantili, per cercare di garantire l’attuazione della decisione. In particolare, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale dovrebbe, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, cercare di superare gli eventuali impedimenti creati da un mutamento delle circostanze, come ad esempio un’esplicita obiezione del minore espressa solo successivamente alla pronuncia della decisione con una forza tale che, se ignorata, si configurerebbe un grave rischio di pericoli fisici o psichici per il minore.

Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a «decisioni» ai fini dell’applicazione delle norme sul riconoscimento. Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di responsabilità genitoriale che hanno efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a «decisioni» ai fini dell’applicazione delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione.

Sebbene l’obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione a norma del presente regolamento non si dovrebbe applicarsi agli atti pubblici e agli accordi, il diritto del minore di esprimere la propria opinione dovrebbe continuare ad applicarsi a norma dell’articolo 24 della Carta e alla luce dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo come recepiti nell’ordinamento e nelle procedure nazionali. Il fatto che al minore non sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione degli atti pubblici e degli accordi in materia di responsabilità genitoriale.

In materia di responsabilità genitoriale, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano designate autorità centrali. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di designare per il presente regolamento la stessa autorità centrale designata per le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali siano dotate di risorse finanziarie e umane adeguate per poter adempiere ai compiti loro incombenti a norma del presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento attinenti alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale non dovrebbero applicarsi al trattamento delle domande di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 che, conformemente all’articolo 19 di detta convenzione e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, non sono procedimenti di merito riguardanti la responsabilità genitoriale. L’applicazione della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbe tuttavia essere integrata dalle disposizioni del presente regolamento in materia di sottrazione internazionale di minori e dal capo del presente regolamento sul riconoscimento e sull’esecuzione nonché dal capo sulle disposizioni generali.

Le autorità centrali dovrebbero prestare assistenza, nei procedimenti transfrontalieri, alle autorità giurisdizionali e alle autorità competenti e in taluni casi anche ai titolari della responsabilità genitoriale e cooperare, sia in generale che in casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole delle controversie familiari.

Ad eccezione dei casi urgenti e fatta salva la cooperazione e la comunicazione dirette tra autorità giurisdizionali permesse a norma del presente regolamento, le richieste di cooperazione in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento potrebbero essere effettuate dalle autorità giurisdizionali e dalle autorità competenti e dovrebbero essere presentate all’autorità centrale dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale o dell’autorità competente richiedente. Talune richieste potrebbero altresì essere effettuate dai titolari della responsabilità genitoriale e dovrebbero essere presentate all’autorità centrale dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente. Tali richieste dovrebbero comprendere le richieste di fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul territorio dell’autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello Stato; richieste per facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, e richieste affinché un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente esamini l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

Un esempio di caso urgente che permette un contatto iniziale diretto con l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto è costituito dalla richiesta diretta all’autorità competente di un altro Stato membro di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione del minore nel caso in cui si presuma che quest’ultimo sia esposto a un rischio imminente. L’obbligo di procedere tramite i canali dell’autorità centrale dovrebbe applicarsi solo alle richieste iniziali; ogni successiva comunicazione con l’autorità giurisdizionale, l’autorità competente o il richiedente potrebbe avvenire anche direttamente.

Alle autorità centrali o alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche. Le autorità competenti dovrebbero informare le rispettive autorità centrali in merito a tali accordi o regimi.

Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità giurisdizionali e alle autorità competenti e ai titolari della responsabilità genitoriale. L’assistenza prestata dall’autorità centrale richiesta dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite autorità giurisdizionali, autorità competenti o altri enti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di tutte le altre informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale.

Le autorità centrali richieste dovrebbero altresì provvedere a facilitare la comunicazione tra autorità giurisdizionali, se necessario, in particolare per l’applicazione delle norme in materia di trasferimento di competenza, di provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza, in particolare se relativi alla sottrazione internazionale di minori e volti a proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, nonché di litispendenza e connessione. A tale scopo, è possibile che in alcuni casi sia sufficiente fornire informazioni per un’ulteriore comunicazione diretta ad esempio, fornire le informazioni di contatto delle autorità preposte alla tutela dei minori, dei giudici della rete o dell’autorità giurisdizionale competente.

Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento e fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie.

Qualora sia presentata una richiesta motivata di relazione o di comunicazione di qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, le autorità centrali, direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti dello Stato membro richiesto dovrebbero soddisfare tale richiesta. La richiesta dovrebbe contenere in particolare una descrizione del procedimento per il quale sono necessarie le informazioni e della situazione fattuale che ha dato origine a tale procedimento.

Qualora un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia già reso p una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda renderla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe poter richiedere l’assistenza delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti dell’altro Stato membro ai fini dell’attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’autorità giurisdizionale che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

Qualora un ’autorità giurisdizionale o un’autorità competente di uno Stato membro intenda collocare il minore in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione per ottenere il consenso. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che intende procedere al collocamento dovrebbe ottenere il consenso dell’autorità competente dello Stato membro in cui sarebbe collocato il minore prima di disporre o organizzare il collocamento. Inoltre, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero prevedere norme e procedure chiare affinché il consenso sia ottenuto a norma del presente regolamento, così da garantire certezza giuridica e celerità. Le procedure dovrebbero permettere, in particolare, all’autorità competente di accordare o rifiutare il consenso tempestivamente. La mancanza di una risposta entro tre mesi non dovrebbe essere considerata quale consenso e il collocamento non dovrebbe avvenire senza consenso. La richiesta di consenso dovrebbe comprendere almeno una relazione sul minore unitamente ai motivi della proposta di collocamento o assistenza, l’indicazione della durata prevista del collocamento, informazioni sull’eventuale finanziamento previsto nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro richiesto ritenga pertinente, come ad esempio eventuali controlli previsti del provvedimento, modalità di contatto con i genitori, altri parenti o altre persone con cui il minore ha un rapporto stretto, o i motivi per cui tali contatti non sono previsti alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, qualora sia stato prestato il consenso per il collocamento per un determinato periodo, tale approvazione non dovrebbe applicarsi a decisioni o regimi che prolungano la durata del collocamento. In tali circostanze dovrebbe essere effettuata una nuova richiesta di consenso.

Qualora sia presa in considerazione la decisione di collocare il minore in affidamento presso una famiglia o un istituto nello Stato membro di residenza abituale del minore, nelle primissime fasi del procedimento l’autorità giurisdizionale dovrebbe valutare opportuni provvedimenti per assicurare il rispetto dei diritti del minore, in particolare il diritto di preservare la propria identità e il diritto di mantenere contatti con i genitori o, se del caso, con altri familiari, alla luce degli articoli 8, 9 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se l’autorità giurisdizionale è al corrente dell’esistenza di uno stretto legame del minore con un altro Stato membro, tra gli opportuni provvedimenti potrebbe figurare in particolare, se è applicabile l’articolo 37, lettera b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, una notifica al posto consolare di tale Stato membro. La messa al corrente potrebbe altresì avvenire mediante informazioni fornite dall’autorità centrale di tale altro Stato membro. Gli opportuni provvedimenti potrebbero consistere anche nel rivolgere a tale Stato membro, ai sensi del presente regolamento, una richiesta di informazioni su un genitore, un parente o altri soggetti che potrebbero essere idonei a prendersi cura del minore. Inoltre, a seconda delle circostanze, l’autorità giurisdizionale potrebbe altresì richiedere informazioni su procedimenti e decisioni riguardanti un genitore o un fratello o una sorella del minore. L’interesse superiore del minore dovrebbe continuare a essere considerato preminente. In particolare, nessuna di queste disposizioni dovrebbe pregiudicare il diritto e le procedure nazionali applicabili a una decisione di collocamento adottata dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente nello Stato membro che intende procedere al collocamento. In particolare, tali disposizioni non dovrebbero imporre alle autorità dello Stato membro competente alcun obbligo di collocare il minore in un altro Stato membro né di coinvolgere ulteriormente tale Stato membro nella decisione o nel procedimento di collocamento.

Poiché il fattore tempo è fondamentale in materia di responsabilità genitoriale, le informazioni richieste a norma delle disposizioni del presente regolamento in materia di cooperazione, compresi la raccolta e lo scambio di informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, e la decisione che concede o nega l’approvazione per il collocamento di un minore in un altro Stato membro dovrebbero essere trasmesse allo Stato membro richiedente dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Ciò dovrebbe comprendere l’obbligo per l’autorità nazionale competente di fornire le informazioni, o di spiegare le ragioni per cui queste non possono essere fornite, all’autorità centrale richiesta in tempo utile per permettere a quest’ultima di rispettare tale termine. Ad ogni modo, tutte le autorità competenti coinvolte dovrebbero adoperarsi per fornire la risposta in tempi ancor più rapidi rispetto al termine massimo di tre mesi.

Il fatto che le riunioni delle autorità centrali debbano essere convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE non dovrebbe precludere la possibilità di organizzare altre riunioni delle autorità centrali.

Salvo se diversamente disposto dal presente regolamento, al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio9. In particolare, per non compromettere il soddisfacimento di una richiesta a norma del presente regolamento, per esempio una richiesta di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 o una richiesta rivolta a un’autorità giurisdizionale di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore, la notifica dell’interessato a norma dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679, ad esempio in merito ai dati richiesti per localizzare il minore, può essere differita fino a quando non sia stata soddisfatta la richiesta per cui tali informazioni sono necessarie. Tale eccezione è operata conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 1, lettere f), g), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679. Ciò non dovrebbe precludere all’intermediario, all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente a cui sono state trasmesse le informazioni di adottare provvedimenti a protezione del minore, o di fare in modo che siano adottati tali provvedimenti, qualora il minore sia in pericolo o vi siano indicazioni di tale pericolo.

Nei casi in cui la divulgazione o la conferma delle informazioni pertinenti potrebbe compromettere la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, ad esempio nel caso in cui l’autorità giurisdizionale abbia disposto, in un contesto di violenza domestica, di non comunicare al richiedente il nuovo indirizzo del minore, il presente regolamento si sforza di trovare un delicato equilibrio. Se da una parte il presente regolamento dovrebbe prevedere che un’autorità centrale, un ’autorità giurisdizionale o un’autorità competente non divulghi né confermi al richiedente o a terzi informazioni raccolte o trasmesse ai fini del presente regolamento se ritiene che così facendo potrebbe compromettere la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, dall’altra esso dovrebbe sottolineare tuttavia che ciò non dovrebbe impedire la raccolta e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità centrali, delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti, e tra di esse, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento. Ciò significa che, laddove possibile e opportuno, una richiesta dovrebbe poter essere trattata a norma del presente regolamento senza che al richiedente siano fornite tutte le informazioni necessarie per il suo trattamento. Ad esempio, se previsto dal diritto nazionale, un’autorità centrale potrebbe avviare il procedimento a nome del richiedente senza trasmettergli le informazioni sul luogo in cui si trova il minore. Tuttavia, nei casi in cui il solo fatto di effettuare la richiesta potrebbe compromettere la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, il presente regolamento non dovrebbe prevedere l’obbligo di effettuare tale richiesta.

Al fine di assicurare che i certificati da utilizzare nell’ambito dell’applicazione dei capi III e IV del presente regolamento siano tenuti aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»10. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

La continuità tra la convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali del 1998 («convenzione Bruxelles II»)11, il regolamento (CE) n. 1347/2000, il regolamento (CE) n. 2201/2003 e il presente regolamento dovrebbe essere assicurata nella misura in cui le disposizioni sono rimaste invariate, ed è opportuno stabilire disposizioni transitorie a tal fine. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione, anche a opera della Corte di giustizia, delle disposizioni della convenzione Bruxelles II e dei regolamenti (CE) n. 1347/2000 and (CE) n. 2201/2003.

Si ricorda che alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE.

La legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe essere determinata conformemente alle disposizioni del capitolo III della convenzione dell’Aia del 1996. Nell’applicare detta convenzione in un procedimento dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui si applica il presente regolamento, il riferimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di tale convenzione alle «disposizioni del capitolo II» della medesima convenzione si intende fatto alle «disposizioni del presente regolamento».

Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno che la Commissione ne valuti l’applicazione per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

La Commissione dovrebbe rendere pubbliche e aggiornare le informazioni comunicate dagli Stati membri.

A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 46, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio12, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 15 febbraio 2018.13

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze tra le norme nazionali in materia di competenza e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni ma, a motivo dell’applicabilità diretta e della natura vincolante del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Ambito d’applicazione e definizioni

Art. 1 Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle materie civili relative:

  1. a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

  2. b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), possono comprendere, in particolare:

  1. a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;

  2. b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

  3. c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;

  4. d) il collocamento del minore in affidamento presso una famiglia o un istituto;

  5. e) i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

3. I capi III e VI del presente regolamento si applicano ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore concernenti più di uno Stato membro, a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980. Il capo IV del presente regolamento si applica alle decisioni che dispongono il ritorno del minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che devono essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state rese.

4. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) all’accertamento o all’impugnazione della filiazione;

  2. b) alle decisioni relative all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;

  3. c) ai nomi e ai cognomi del minore;

  4. d) all’emancipazione;

  5. e) alle obbligazioni alimentari;

  6. f) ai trust e alle successioni;

  7. g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Art. 2 Definizioni

1.

Ai fini del presente regolamento per «decisione» si intende: una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi un decreto, un’ordinanza o una sentenza, che sancisca il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l’annullamento del matrimonio o che riguardi questioni relative alla responsabilità genitoriale.

Ai fini del capo IV, il termine «decisione» comprende:

  1. a) una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno di un minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata resa;

  2. b) provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale che, in virtù del presente regolamento, è competente a conoscere del merito o provvedimenti disposti conformemente all’articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 15.

Ai fini del capo IV, il termine «decisione» non comprende i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell’esecuzione.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «autorità giurisdizionale»: l’autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

  2. 2) «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro in relazione alle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e la cui autenticità: a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione conformemente all’articolo 103;

  3. 3) «accordo»: ai fini del capo IV, un documento che non è un atto pubblico e che è stato concluso dalle parti in relazione alle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e registrato da un’autorità pubblica comunicata alla Commissione dallo Stato membro conformemente all’articolo 103 a tal fine;

  4. 4) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui è stata resa la decisione, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico, oppure è stato registrato l’accordo;

  5. 5) «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione della decisione, dell’atto pubblico o dell’accordo;

  6. 6) «minore»: una persona di età inferiore agli anni 18;

  7. 7) «responsabilità genitoriale»: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita;

  8. 8) «titolare della responsabilità genitoriale»: la persona, istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

  9. 9) «diritto di affidamento»: vi sono inclusi i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, e in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

  10. 10) «diritto di visita»: il diritto di visita nei confronti di un minore, compreso il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

  11. 11) «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore»: il trasferimento o il mancato ritorno di un minore: a) quando tale trasferimento o mancato ritorno avviene in violazione del diritto di affidamento derivante da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti il trasferimento o il mancato trasferimento.

3. Ai fini degli articoli 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 e 102, la nozione di «domicile» sostituisce quella di «cittadinanza» per Irlanda e Regno Unito, e ha lo stesso significato che ha nei singoli ordinamenti giuridici di detti Stati membri.

Capo II. Competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Sezione 1. Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Art. 3 Competenza generale

Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

  1. a) nel cui territorio si trova:

    1. i) la residenza abituale dei coniugi,

    2. ii) l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,

    3. iii) la residenza abituale del convenuto,

    4. iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,

    5. v) la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

    6. vi) la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso; o

  2. b) di cui i due coniugi sono cittadini.

Art. 4 Domanda riconvenzionale

L’autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all’articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento.

Art. 5 Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l’articolo 3, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione che concede la separazione personale è altresì competente per convertire la separazione personale in divorzio, qualora ciò sia previsto dal diritto di detto Stato.

Art. 6 Competenza residua

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

2. Il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.

3. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest’ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore nei confronti di un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro.

Sezione 2. Responsabilità genitoriale

Art. 7 Competenza generale

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10.

Art. 8 Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, in deroga all’articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Art. 9 Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore

Fatto salvo l’articolo 10, in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e:

  1. a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno; o

  2. b) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

    1. i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

    2. ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

    3. iii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata respinta da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 e tale decisione non è più soggetta a impugnazione ordinaria;

    4. iv) non è stata adita alcuna autorità giurisdizionale a norma dell’articolo 29, paragrafi 3 e 5, nello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno;

    5. v) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha reso una decisione sul diritto di affidamento che non comporta il ritorno del minore.

Art. 10 Scelta del foro

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:

  1. a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:

    1. i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;

    2. ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o

    3. iii) il minore è cittadino di quello Stato;

  2. b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:

    1. i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o

    2. ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l’autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e

  3. c) l’esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all’interesse superiore del minore.

2. L’accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell’autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l’autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, la competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

  1. a) la decisione emessa nel quadro di tale procedimento non sia più soggetta a impugnazione ordinaria; o

  2. b) il procedimento sia terminato per un’altra ragione.

4. La competenza conferita ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii), è esclusiva.

Art. 11 Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 10, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. La competenza di cui al paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale.

Art. 12 Trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro

1. In circostanze eccezionali, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o d’ufficio, se ritiene che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare sia più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico, sospendere il procedimento o una parte specifica dello stesso e:

  1. a) stabilire un termine entro il quale una o più parti possono informare l’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro del procedimento pendente e della possibilità di un trasferimento di competenza nonché presentare un’istanza a detta autorità giurisdizionale; o

  2. b) chiedere a un’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 2.

2.

L’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro può accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro sei settimane:

  1. a) dal momento in cui è adita a norma del paragrafo 1, lettera a); o

  2. b) dal momento del ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).

L’autorità giurisdizionale successivamente adita o a cui è rivolta una richiesta di accettazione della competenza ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Se accetta, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza.

3. ’L’autorità giurisdizionale preventivamente adita continua a esercitare la propria competenza se non ha ricevuto dall’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro l’accettazione della competenza entro sette settimane da quando:

  1. a) è scaduto il termine entro il quale le parti possono presentare un’istanza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, lettera a); o

  2. b) l’autorità giurisdizionale ha ricevuto la richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).

4. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro se tale Stato membro:

  1. a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stato adito;

  2. b) è la precedente residenza abituale del minore;

  3. c) è lo Stato di cui il minore è cittadino;

  4. d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

  5. e) è il luogo in cui sono situati i beni del minore e la causa riguarda i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione di tali beni.

5. Se la competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale è stata stabilita a norma dell’articolo 10, quest’ultima non può trasferire la competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Art. 13 Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente

1. In circostanze eccezionali e fatto salvo l’articolo 9, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico può richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore.

2. Entro sei settimane dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1, l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta può accettare di trasferire la sua competenza se, per via delle specifiche circostanze del caso, ritenga tale trasferimento corrispondente all’interesse superiore del minore. Qualora l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta accetti di trasferire la competenza, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale richiedente. In assenza di una tale accettazione entro il termine, l’autorità giurisdizionale richiedente non può esercitare la competenza giurisdizionale.

Art. 14 Competenza residua

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro.

Art. 15 Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza

1. In casi d’urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente:

  1. a) a un minore presente in quello Stato membro; o

  2. b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.

2. Allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 7 oppure, se del caso, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, direttamente a norma dell’articolo 86o tramite le autorità centrali designate a norma dell’articolo 76.

3.

I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di applicarsi non appena l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Se del caso, tale autorità giurisdizionale può informare della sua decisione l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, direttamente a norma dell’articolo 86oppure tramite le autorità centrali designate a norma dell’articolo 76.

Art. 16 Questioni incidentali

1. Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.

2. La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.

3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.

4. L’articolo 15, paragrafo 2, si applica di conseguenza.

Sezione 3. Disposizioni comuni

Art. 17 Adizione di un’autorità giurisdizionale

L’autorità giurisdizionale si considera adita:

  1. a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto;

  2. b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l’autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale; o

  3. c) se il procedimento è avviato d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.