Sez. 1, Ordinanza n. 764 del 06/05/1968 Cc. (dep. 06/08/1968) Rv. 109029 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI -EFFETTI - IN GENERE - FASE DEL DIBATTIMENTO - DEFINITIVITA DEGLI EFFETTI DELLA CONNESSIONE - SUCCESSIVA SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI - IRRILEVANZA RISPETTO ALLA COMPETENZA GIA STABILITA.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI -EFFETTI - IN GENERE - FASE DEL DIBATTIMENTO - DEFINITIVITA DEGLI EFFETTI DELLA CONNESSIONE - SUCCESSIVA SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI - IRRILEVANZA RISPETTO ALLA COMPETENZA GIA STABILITA.*
Pervenuto il procedimento nella fase del dibattimento, gli effetti della connessione sulla Competenza, sia per territorio che per materia, sono definitivi e non possono essere modificati dal giudice del dibattimento. Quest'ultimo e sempre competente in ordine a tutti i procedimenti connessi e quand'anche debba avvalersi della facolta di separazione dei giudizi, quello separato, ancorche originariamente di Competenza di un giudice diverso, deve essere trattato dal giudice del dibattimento. (V. 102817, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)