Sez. 6, Sentenza n. 1364 del 07/06/1969 Ud. (dep. 29/07/1969) Rv. 112331 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - NOZIONE -MODICITA DELLA DAZIONE O DELLA PROMESSA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - NOZIONE -MODICITA DELLA DAZIONE O DELLA PROMESSA - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di corruzione attiva per atto contrario ai doveri di ufficio l'elemento materiale del delitto consiste nel fatto di corrompere il pubblico ufficiale, dandogli o promettendogli denaro o altra utilita cosi da indurlo a commettere un fatto contrario ai propri doveri di ufficio, inteso questo come un qualsiasi atto che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che, comunque, violi i doveri di fedelta, imparzialita ed onesta che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione mentre l'elemento intenzionale e costituito dalla volonta libera e cosciente di indurre il pubblico ufficiale ad accettare doni o promesse per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Sulla essenza del delitto di corruzione propria non influisce la modicita della dazione o della promessa di una qualsiasi utilita (a meno che non si tratti di cose di trascurabile entita), dato che una siffatta circostanza assume Rilevanza solo nell'ipotesi di corruzione impropria nella quale e ammissibile esaminare se il donativo abbia assunto il carattere di pura cortesia per sollecitare un atto dovuto o per esternare un materiale ringraziamento per atto dovuto e compiuto. Nell'ipotesi, invece, di corruzione propria non e possibile escludere la illiceita penale dell'offerta o della dazione, specie se costituita da una somma di danaro di qualunque entita anche lieve, dato che l'atto da compiere e contrario ai doveri di ufficio, onde rispetto alla richiesta del compimento dietro retribuzione di un atto di tale natura, assolutamente antigiuridico, risulta contraddittoria ogni indagine relativa alla specifica destinazione della dazione o dell'offerta che non possono avere carattere di una cortesia piu o meno disinteressata o rappresentare dimostrazione di pura gratitudine, ma soltanto costituire compenso, per modesto che sia, per il compimento futuro dell'atto illegittimo. (V.103869, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)